UN MIO AGENTE PLURIMANDATARIO NATO NEL 1950 HA ACQUISITO LA PENSIONE INPS CON 40 ANNI DI VERSAMENTI MI HA INVIATO LA DISDETTA DEL CONTRATTO DI AGENZIA E MI HA RICHIESTO L'INDENNITA' DI CLIENTELA!!!
MI RISULTA CHE IN CASO DI RECESSO QUESTA SIA DOVUTA SOLO IN PRESENZA DI PENSIONE DI VECCHIAIA (INPS O ENASARCO) CHE PER L'AGENTE MATURERANNO FRA 4 ANNI ...E' DOVUTA O NO QUESTA INDENNITA' DI CLIENTELA????

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 30/9/11 08:54

L'indennità suppletiva di clientela è corrisposta direttamente dalla preponente al termine del contratto e spetta all’agente, come l’indennità di risoluzione del rapporto, anche nei casi in cui non vi sia stato un apporto di clientela o uno sviluppo del volume degli affari con i clienti esistenti.

Non è dovuta solamente se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente.

La contrattazione collettiva esclude che siano fatti imputabili all’agente, sempre che si verifichino in un rapporto durato almeno un anno, le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale, oppure successive al conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco.

L’AEC settore commercio del 16 febbraio 2009 prevede la corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela anche nel caso di conseguimento della pensione di vecchiaia Inps, ipotesi non contemplata negli altri accordi economici collettivi. La somma di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela può superare il tetto massimo previsto dall’articolo 1751 cod. civ.

 
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