Con la Risoluzione n. 91/E del 19 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti e istruzioni operative all’INPS, per risolvere il problema dei codici fiscali necessari per la corretta erogazione delle prestazioni a favore di cittadini non residenti. In particolare, se il cittadino residente all’estero matura il diritto alla pensione con carattere di continuità, ma è privo del codice fiscale e non ne richiede personalmente il rilascio, è l’Inps che può domandarne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate. Se il cittadino non dispone di un domicilio fiscale in Italia, l’Inps deve fornire il suo corretto domicilio estero nella richiesta del codice fiscale, e comunicare al cittadino il codice fiscale che gli è stato attribuito.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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