In risposta ad una richiesta della Camera di Commercio di Treviso, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 0127447/2011, ha stabilito che il pegno e l’usufrutto di quote di srl possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. Per questi atti non si può, quindi, applicare la procedura introdotta per l’atto di cessione di quote di srl, prevista dall’art. 36, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008. Tale normativa fa riferimento, infatti, agli atti di cui al secondo comma dell’art. 2470 del c.c., ma gli atti istitutivi del diritto di usufrutto e di pegno sono contemplati nell’art. 2471-bis.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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