Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre dà il via libera al modello, e alle relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato per chiedere al fisco di mettere fine, velocemente, ai contenziosi tributari non superiori a 20mila euro, pendenti al 1° maggio 2011.
L’Agenzia, con una successiva nota, informerà quando sarà disponibile per l’utenza.

Si tratta dell’opportunità introdotta dalla manovra di stabilizzazione finanziaria approvata a luglio (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011), con lo scopo di ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio. Possono accedere alla procedura abbreviata tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Il modello è composto da un frontespizio e dalle sezioni dove inserire i dati che servono a identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza (in caso si tratti di persona diversa dalla prima) e la causa di riferimento.

Termini e modalità di presentazione
È importane chiarire, innanzitutto, che ogni definizione “abbreviata” vuole la sua istanza: un modello, quindi, per ciascuna lite.
La domanda va inviata, entro il 2 aprile 2012, per via telematica, dai soggetti abilitati, oppure recandosi direttamente a qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data di partenza per la compilazione e l’invio del modello sarà comunicata con un’ulteriore nota dell’Agenzia.

Il contribuente riceverà, da chi ha provveduto alla trasmissione on line, la copia cartacea della richiesta e la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta il ricevimento dell’istanza e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Tutta la relativa documentazione, comprese le attestazioni dei versamenti effettuati, deve essere conservata dal contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.

Le regole per i versamenti
I pagamenti devono essere effettuati, utilizzando l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 novembre. Si tratta di somme per le quali non è possibile applicare il meccanismo della compensazione.
Anche in questo caso, come per le istanze, un modello di pagamento per ogni definizione.

Questi gli importi:
150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

Per la corretta compilazione dell’F24, il provvedimento odierno rimanda alla risoluzione 82/E del 5 agosto, con la quale sono stati istituiti il codice tributo 8082 e il codice identificativo 71, il primo definisce il versamento, il secondo il soggetto che ha iniziato la causa.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare, caso in cui basta l’invio della richiesta.

Se il contribuente ha sbagliato a fare i conti ed è “scusabile”, l’Amministrazione comunica l’ammontare della differenza dovuta e i relativi interessi.


Fonte: Agenzia Entrate

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