Si analizzano alcuni accordi raggiunti a livello aziendale che prevedono il ricorso alla mobilità per esubero strutturale dopo un periodo di Cig in deroga, sempre per esubero strutturale l'uso della Cigs, il licenziamento collettivo per riduzione del personale, il contenimento dei costi della Cig ed infine la somministrazione di personale.

Esuberi strutturali e mobilità
Accordo di livello aziendale, a tempo indeterminato, sottoscritto dalla Rsu e da due associazioni sindacali di categoria, riferito ad un'impresa plurilocalizzata con 517 dipendenti (di cui 214 dirigenti/quadri/impiegati), dedita alla produzione di macchine tessili.
Oggetto: formule per la gestione definitiva di un esubero strutturale al termine di un periodo di Cig in deroga/Ccnl per l'Industria Metalmeccanica del 15 ottobre 2009.

Descrizione dell'intervento:
La società, leader nella produzione di telai meccanici, al termine di un prolungato ricorso agli ammortizzatori sociali, che ha consentito il riassorbimento e/o la ricollocazione di un ampio novero di lavoratori ritenuti in esubero rispetto alle ridotte esigenze produttive - per il perdurare della crisi internazionale del settore di appartenenza - ha avviato una procedura di mobilità, avvalendosi della facoltà assegnatale dall'art. 4 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. Il conseguente confronto sindacale ha riguardato un numero significativo di occupati, in ragione della necessità di procedere ad una ulteriore e decisa ridefinizione strutturale dell'organico indotta dalle diseconomie riscontrate. L'eccedenza era stata infatti solo parzialmente risolta con il completamento del piano di risanamento aziendale avviato in occasione dei precedenti ricorsi alla Cigs, da ultimo per crisi aziendale, per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002 art. 1, comma 1, lettera e), della durata di 12 mesi. Più specificamente, l'involuzione della produzione meccano-tessile internazionale aveva generato una diminuzione di fatturato superiore al 30% nel biennio 2008/2009, compensata in misura insufficiente da un recupero verificatosi nell'anno 2010. La prosecuzione dello stato di crisi nel 2011, unitamente alla sopravvenienza di una situazione di incertezza finanziaria che ha condizionato gli investimenti, penalizzato la redditività aziendale complessiva, determinato l'insostenibilità dei costi, ha quindi indotto le parti ad adottare una variazione del piano di gestione degli esuberi già inserito nei precedenti accordi di ricorso alla cassa integrazione, per favorire l'assestamento degli organici ad un livello corrispondente alle effettive esigenze produttive residue ed impostare un durevole equilibrio economico e finanziario.
Le parti hanno pertanto proceduto inizialmente alla condivisione della prosecuzione temporanea del ricorso alle integrazioni salariali, attraverso l'utilizzo della Cig in deroga disciplinata, a livello locale, dall'intesa tra Regione Lombardia e Parti Sociali Lombarde del 25 febbraio 2011, punti 1.3 e 1.4. Con accordo realizzato in sede amministrativa, ai sensi dell'art.4 comma 6 della Legge n.223 del 23 luglio 1991, conclusivo dell'ultima procedura di mobilità, attivata per 105 dipendenti, sono stati poi definiti alcuni rilevanti criteri operativi, funzionali alla necessità sia di ridurre l'impatto sociale determinato dall'intervento, sia di confermare le dimensioni, i tempi ed i costi del riassetto.
Pertanto:
· si è ritenuto di dare applicazione alla facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 8, comma 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, prorogando sino alla durata di circa 6 mesi l'arco temporale di 120 giorni entro il quale disporre le risoluzioni dei rapporti, per dilazionarne l'effetto favorendo la ricerca di soluzioni occupazionali alternative da parte degli interessati;
· la selezione del personale destinatario del licenziamento collettivo è stata condotta dando priorità all'adesione individuale alla proposta aziendale di risoluzione del rapporto, che ha ottenuto un riscontro positivo tempestivo per circa 50 posizioni. In subordine è stata comunque concordata la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che avesse maturato i requisiti soggettivi per la percezione della pensione di anzianità o di vecchiaia durante il periodo di permanenza in mobilità, indipendentemente dalla accettazione individuale del provvedimento aziendale. Infine le parti hanno condiviso che la gestione del residuo esubero, fino a concorrenza del numero massimo di licenziamenti dichiarati all'atto dell'apertura della procedura, sarebbe stata effettuata dando piena applicazione al disposto dell'art. 5, comma 1 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 ovvero considerando, in concorso tra loro, i carichi di famiglia, l'anzianità dei lavoratori, le esigenze tecnico-organizzative e produttive.
La ricollocazione esterna è stata agevolata anche dal posticipo dell'inserimento in mobilità allo scadere del ricorso alla Cig in deroga, concordata fino al termine del corrente anno, correlata peraltro alla disponibilità aziendale a corrispondere positivamente ad eventuali richieste individuali di anticipo del licenziamento, finalizzate a cogliere sopravvenute occasioni occupazionali. La definitività dell'intervento di ricomposizione degli organici è stata invece perseguita innanzitutto attraverso la conferma delle dimensioni dell'esubero dichiarato all'atto dell'apertura della procedura di mobilità, non riproporzionato quindi per effetto di forzose ricollocazioni interne, che la società non ha voluto realizzare. Inoltre il criterio dell'accesso al pensionamento, per l'identificazione dei destinatari del provvedimento di risoluzione dei rapporti di lavoro, è stato correlato "alla normativa vigente" ed "alle informazioni rese note all'azienda", prevenendo possibili problematiche applicative dovute ad eventuali modifiche legislative, al subentro di nuovi prassi previdenziali, ad errori nei conteggi dei periodi di contribuzione o ad omissioni nell'esibizione, da parte dei singoli lavoratori, della documentazione asseverativa della propria situazione pensionistica. Il criterio della non opposizione alla proposta aziendale di risoluzione del rapporto è stato poi assoggettato ad una scadenza temporale di circa un mese, entro la quale devono essere formalizzate le disponibilità individuali, al fine di consentire all'impresa le opportune e tempestive valutazioni in merito alle modalità di implementazione degli ulteriori strumenti di agevolazione alla ricollocazione (outplacement, incentivazione all'esodo, coinvolgimento delle amministrazioni locali) previsti dall'intesa.
Infine, nell'ipotesi di posticipo dell'inserimento in mobilità rispetto alla scadenza del periodo di integrazione salariale in deroga - che è consentito dall'intesa, a richiesta del lavoratore, solo per la durata massima di un mese e solo in circostanze eccezionali - le parti hanno concordato che "l'azienda tratterrà dall'incentivo previsto e regolamentato (¿) un importo pari al costo del lavoro complessivamente sostenuto". Tale clausola ha consentito così di precisare, oltre all'invarianza dei tempi di esecuzione e delle dimensioni del riassetto degli organici, anche l'invarianza del costo del piano di sostegno economico proposto ai lavoratori in esubero.

Testo della clausola contrattuale:
"I criteri di cui ai punti a) (non opposizione) e b) (maturazione dei requisiti per il pensionamento), definiti in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 223/1991, sono da intendersi alternativi e non esclusivi, rispetto a quelli previsti dalla norma medesima. Pertanto qualora entro il ¿x¿ l'adozione dei sopracitati criteri non fosse sufficiente a coprire il numero degli esuberi individuati, i restanti lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati in base ai criteri previsti dalla norma di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzative) in concorso tra loro".

Cassa integrazione guadagni straordinaria
Accordo di livello aziendale, a tempo indeterminato, sottoscritto dalla Rsu e da tre associazioni sindacali di categoria, riferito ad un'impresa plurilocalizzata con 94 dipendenti (di cui 14 dirigenti/quadri/impiegati), dedita alla produzione di filati e tessuti in cotone puro o misto.
Oggetto: formule per la gestione definitiva di un esubero strutturale al termine di un periodo di Cigs per crisi aziendale/Ccnl per l'Industria Tessile del 9 luglio 2010.

Descrizione dell'intervento:
La società, appartenente ad un gruppo interamente coinvolto, da alcuni anni, nella crisi strutturale afferente i comparti della tessitura e filatura, ha riscontrato nel 2011 il perdurare di una grave e continua contrazione dei volumi di vendita già emersa nel biennio 2009-2010, con ripercussioni irrimediabili sulla redditività aziendale. La perdita di consistenti quote di mercato ha costretto l'avvio di interventi straordinari di contrazione dei costi e di riassetto degli organici, al fine di prevenire eccessivi impatti sul bilancio aziendale e la degenerazione delle criticità. Conseguentemente è stata aperta, ai sensi degli artt.4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, una procedura di riduzione di personale per n° massimo 20 lavoratori, dislocati in due sedi operative e considerati strutturalmente in esubero rispetto alle residue esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali. Nella successiva negoziazione, attivata su richiesta sindacale, le Oo.Ss. hanno chiesto l'applicazione di integrazioni salariali funzionali alla riduzione dell'impatto sociale indotto dalla procedura ed all'avvio di processi di ricollocazione esterna, nonché il contenimento del numero degli esuberi attraverso operazioni di ricollocazione interna. È quindi stata condivisa l'opportunità di dare corso ad un programma di interventi amministrativi e commerciali finalizzato a ristabilire condizioni di equilibrio economico e finanziario, per favorire la prosecuzione dell'attività attraverso un ridimensionamento della produzione e l'adozione di un nuovo assetto organizzativo. Per consentire la realizzazione del programma le parti hanno convenuto sull'opportunità del ricorso, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera e) del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002, alla Cigs per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, per la durata di 12 mesi, coinvolgendo 86 lavoratori. L'applicazione delle integrazioni salariali è stata peraltro concordata senza che la società procedesse alla revoca della procedura di mobilità. Il piano di gestione degli esuberi correlato al piano di risanamento aziendale, che l'azienda ha inteso predisporre seppure non fosse oggetto di valutazione ministeriale all'atto dell'autorizzazione dell'istanza di Cigs, per espressa previsione del D.M. n. 46863 del 29 giugno 2009, è stato quindi integrato dai contenuti dell'accordo di chiusura di detta procedura. In sede di esame congiunto operato presso la competente Agenzia della Regione Lombardia, per l'espletamento delle consultazioni previste sia dall'art. 5 della legge n. 164 del 20 maggio 1975, sia dall'art. 2 del D.P.R. n. 218 del 10 giugno 2000, è stato infatti acquisito, tramite allegazione, il contenuto dell'intesa realizzata ai sensi dell'art .4, c. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. In particolare:
1) la quantità degli esuberi è stata confermata nei termini prospettati dall'azienda nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità, disattendendo le richieste sindacali di ricollocazione interna, in ragione della impossibilità di operare alcuna nuova assegnazione a differenti mansioni;
2) seppure l'accordo sindacale riguardante il ricorso alla Cigs preveda la rotazione mensile dei lavoratori coinvolti, l'applicazione è stata subordinata alla fungibilità delle mansioni praticate, alla compatibilità delle competenze professionali, al rispetto delle esigenze produttive ed organizzative aziendali, di fatto sottraendo dai reinserimenti periodici al lavoro i dipendenti ritenuti in esubero strutturale;
nonostante il criterio esclusivo di selezione del personale da porre in mobilità sia stato identificato nella "non opposizione individuale alla proposta aziendale di risoluzione del rapporto di lavoro, formulata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223/1991", di fatto vincolando l'operatività del licenziamento collettivo all'accettazione da parte dei destinatari, le Oo.Ss. hanno condiviso che la collocazione in Cigs avvenisse previa sottoscrizione di specifici verbali di transazione o conciliazione, in sede amministrativa o sindacale, che contemplassero l'accettazione individuale del percorso di inserimento prima in cassa integrazione, poi in mobilità, con riconoscimento di una incentivazione economica. Tali disponibilità sono state raccolte prima dell'attivazione del programma di Cigs, al fine di conferire certezza all'applicazione delle sospensioni dal lavoro ed alla gestione definitiva degli esuberi, evitando il rischio che, al termine del periodo di integrazione salariale, non risultasse un adeguato numero di accettazioni individuali di inserimento in lista di mobilità e potessero sorgere contenziosi in merito ai criteri di selezione del personale posto in cassa integrazione.

Testo della clausola contrattuale:
"La collocazione in Cigs dei lavoratori dichiarati in esubero avverrà previa sottoscrizione di specifici verbali di transazione individuale entro il ¿x¿, in sede amministrativa e/o sindacale, predisposti dalla direzione aziendale, aventi ad oggetto l'accettazione dell'inserimento nel percorso di integrazione salariale e successiva collocazione in mobilità, nonché la rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni pretesa ed azione connessa all'intercorso rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 410-411 e 412-ter c.p.c. e 2113 c.c. Inoltre, solo ai suddetti lavoratori sarà corrisposto un incentivo all'esodo unitamente al Tfr, quantificato in euro ¿x¿ (riproporzionato per i part-time) che verrà corrisposto in data ¿x¿ oppure entro 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Il periodo di preavviso decorrerà in costanza di Cigs".


Riduzione del personale
Accordo di livello aziendale, a tempo indeterminato, sottoscritto dalla Rsu e da una associazione sindacale di categoria, riferito ad un'impresa monolocalizzata con 23 dipendenti (di cui 8 dirigenti/quadri/impiegati), dedita all'attività di manutenzione e noleggio di carrelli elevatori.
Oggetto: formule per la selezione del personale destinatario di un licenziamento collettivo per riduzione di personale/Ccnl per l'Industria Metalmeccanica del 15 ottobre 2009.

Descrizione dell'intervento:
La società, in previsione dello scadere di un periodo di ricorso alla Cigs per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, richiesto ai sensi dell'art. 1, c. ,1 lettera e) del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002, ha avviato con comunicazione ex art. 4 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 una procedura di mobilità per 8 lavoratori, ritenuti strutturalmente in esubero rispetto alle residue esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Il confronto sindacale successivamente avviato ha riguardato sia le istanze di tutela presentate dalle rappresentanze dei lavoratori, concernenti sostanzialmente l'attivazione di un periodo di Cig in deroga ai sensi della normativa regionale applicabile, sia la disponibilità, espressa dall'azienda, a ricorrere ad ulteriori periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga, solo se funzionali alla gestione degli esuberi dichiarati.
L'accordo conclusivo della procedura, mediando tali approcci, ha pertanto definito una formula di selezione del personale in esubero, nonché di gestione dei tempi delle risoluzioni dei rapporti di lavoro, correlata ad un periodo di Cig in deroga ma anche confermativa dei contenuti del programma aziendale di riassetto organizzativo originante il pregresso ricorso alla Cigs. In particolare si consideri che gli oneri aggiuntivi indiretti, sopportati dalla società in ragione della procrastinazione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, sono stati compensati da:
1) la condivisione del decorso del preavviso in costanza di Cig, derogando al disposto dell'art.1 titolo VIII sez. IV del Ccnl 15 ottobre 2009 per l'industria Metalmeccanica, ai sensi del quale "l'indennità sostitutiva del preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che, all'atto del licenziamento, si trovi in sospensione";
2) la precisazione dell'indisponibilità dell'azienda ad erogare un sostegno economico integrativo del trattamento di Cigd, per il quale opera il pagamento diretto a carico Inps, ad eccezione del solo anticipo, a richiesta individuale, di quote del Tfr nel limite di euro 1.000/mese lordi o, in caso di non capienza, ad erogare dei prestiti personali del medesimo importo.
Inoltre la corresponsione di un incentivo all'esodo, di importo sostanzialmente corrispondente al risparmio contributivo fruito dall'azienda in caso di accordo sindacale (secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 4 della legge n. 223 del 23 luglio 1991) è stata riservata al personale disponibile a condividere anticipatamente, ratificando specifiche conciliazioni individuali ai sensi degli artt. 410-411 e 412-ter c.p.c., l'inserimento nel percorso di integrazione salariale e di successiva risoluzione del rapporto di lavoro. Viceversa l'eventuale mancata accettazione della proposta aziendale di inserimento in Cig in deroga e successivamente in mobilità è risultata fortemente penalizzata: comporta infatti la risoluzione del rapporto di lavoro immediatamente alla data di scadenza del trattamento di integrazione salariale straordinaria e senza incentivazione. È stata inoltre concordata l'applicazione della sola parte del disposto dell'art. 5, c. 1 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 che, per l'identificazione dell'elenco dei lavoratori in esubero, prevede di considerare le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali. Le parti hanno quindi condiviso di derogare al contenuto complessivo della norma di legge citata, che imporrebbe invece l'esecuzione di una valutazione comparata integrata da altri due criteri, rappresentati dai carichi di famiglia e dall'anzianità dei lavoratori. Entrambi tali indici omessi, di per sé finalizzati ad una maggiore tutela sociale, nel caso di specie sono stati considerati contrastanti con le prioritarie esigenze aziendali di riassetto organizzativo, quindi inapplicabili. Infine le parti hanno espressamente concordato che il criterio di selezione di cui sopra determina l'individuazione dei medesimi profili che sono stati riportati nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità, richiamata esplicitamente dall'intesa di chiusura della procedura. Con questo accorgimento operativo è stato quindi contenuto, in misura rilevante, il rischio di coinvolgimento ex lege nel licenziamento collettivo dei lavoratori considerati dall'azienda non in esubero. A seguito di eventuali impugnazioni dei provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro effettivamente irrogati tali lavoratori avrebbero infatti potuto essere ritenuti, in sede giudiziaria, titolari di profili corrispondenti ai criteri legali di identificazione dei destinatari della riduzione di personale.

Testo della clausola contrattuale:
"In mancanza della preventiva conciliazione individuale di cui al punto precedente i lavoratori dichiarati in esubero saranno licenziati il .../.../... La selezione del personale da porre in mobilità avverrà considerando il seguente riferimento: applicazione del criterio di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991 risultante dall'allegato 1) della comunicazione di apertura della procedura di mobilità del .../.../...".


Contenimento costi della Cig
Accordo di livello aziendale, a tempo indeterminato, sottoscritto dalla Rsu e da due associazioni sindacali di categoria, riferito ad un'impresa monolocalizzata con 67 dipendenti (di cui 8 dirigenti/quadri/impiegati), dedita all'attività di fabbricazione di macchine per la metallurgia.
Oggetto: formula per il contenimento del costo del procrastino della Cig/Ccnl per l'Industria Metalmeccanica del 15 ottobre 2009.

Descrizione dell'intervento:
La società, in liquidazione ed in concordato preventivo, ha inizialmente attivato un periodo di Cigs per procedura fallimentare ai sensi dell'art. 3, c. 2 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, poi prorogato fino a concorrenza della durata massima di 18 mesi consentita dalla norma citata, al fine di supportare il processo di ricollocazione esterna dell'intero organico, conseguente alla cessazione dell'attività aziendale. Al termine di tale periodo l'esigenza, evidenziata dalle rappresentanze dei lavoratori, di contenere il rischio di un residuo impatto sociale comunque rilevante, in ragione della permanenza alle dipendenze dell'azienda di un cospicuo numero di lavoratori non ancora ricollocatisi, ha poi comportato la decisione del liquidatore di operare due ricorsi contigui alla Cig in deroga regionale (ai sensi rispettivamente del pronunciamento della sottocommissione regionale per gli ammortizzatori sociali del 15 dicembre 2010 e dell'accordo tra Regione Lombardia e Parti Sociali Lombarde del 25 febbraio 2011), seguiti dall'attivazione di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 per la risoluzione del rapporto di lavoro di n. 67 dipendenti risultati ancora in forza. In sede di esame congiunto, attuativo dell'obbligo di confronto sindacale previsto dall'art. 4 comma 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, le Rsu, le Oo.Ss. e la direzione aziendale hanno esaminato le cause ostative all'utilizzo di strumenti alternativi al licenziamento collettivo, concordando un'ulteriore proroga del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, per la durata di 4 mesi. A motivo dell'onere aziendale, dovuto alla vigenza del concordato preventivo, di operare ogni scelta gestionale nell'interesse della collettività dei creditori, l'intervento è stato tuttavia subordinato a due condizioni:
1) l'assenza di qualsiasi gravame economico aggiuntivo a carico dell'azienda, in conseguenza della domanda e della concessione della proroga della Cig in deroga;
2) l'accettazione preventiva, da parte di tutti i lavoratori, di quanto sub 1), formalizzato in conciliazioni individuali ex artt. 410-411 e 412 ter c.p.c. e 2113 c.c., al fine di conferire certezza all'invarianza dei costi.
L'adozione della formula - inserita anche nei precedenti accordi aziendali per il ricorso alla Cig in deroga - è conseguita quindi alla necessità aziendale di non gravare la procedura concorsuale di ulteriori oneri economici in quanto avrebbero potuto penalizzare l'esecuzione del programma del concordato già omologato, soprattutto in ragione della impossibilità di porre a carico Inps le quote di Tfr che maturano in costanza di Cig in deroga. Alcuni pronunciamenti amministrativi (in particolare i messaggi n. 23953 del 23 ottobre 2009 e n. 14963 del 8 giugno 2010, emessi rispettivamente dalle direzioni regionali Inps di Piemonte e Liguria) hanno infatti asserito la non applicabilità alla Cig in deroga del disposto dell'art. 2, c. 2 della legge n. 464 del 8 agosto 1972, che consente, per i casi di ricorso ordinario alla Cigs, il rimborso da parte dell'Inps delle quote di Tfr maturate a carico azienda nei periodi di integrazione salariale in riferimento al personale poi licenziato senza previo reinserimento al lavoro. Conseguentemente le parti hanno concordato che il controvalore lordo del Tfr del lavoratore, maturato in costanza di Cig in deroga, fosse compensato con i crediti retributivi individuali. Solo qualora, per sopravvenuti nuovi orientamenti dell'Istituto previdenziale, si rendesse possibile l'accollo irrevocabile delle quote di Tfr di cui sopra, è stato previsto che il lavoratore possa chiedere la ripetizione dei valori economici compensati, ossia i crediti potranno ridivenire individualmente esigibili, nei termini del piano concordatario.

Testo della clausola contrattuale inserita nel verbale di conciliazione individuale ex artt. 410-411 e 412 ter c.p.c.:
Preso atto dell'impegno assunto da ... (la presentazione dell'istanza di Cig - n.d.r. - ) in caso di avveramento della condizione di cui al predetto punto, la stessa ... e il lavoratore convengono che il controvalore lordo del Tfr del lavoratore che maturerà nel corso della Cig in deroga verrà posto in compensazione sino a concorrenza con i crediti per retribuzioni, ratei, ferie e riposi non goduti, quote di Tfr già maturate, vantati alla data attuale dal lavoratore nei confronti di ... ivi inclusi i crediti anteriori alla data del concordato".


Somministrazione di lavoro
Accordo di livello aziendale, a tempo determinato, sottoscritto dalla Rsu e da una associazione sindacale di categoria, riferito ad un'impresa monolocalizzata con 50 dipendenti (di cui 13 dirigenti/quadri/impiegati), dedita all'attività di trattamento termico di metalli.
Oggetto: clausola che consente il ricorso alla somministrazione di lavoro in costanza di Cig/Ccnl per l'Industria Metalmeccanica del 15 ottobre 2009.

Descrizione dell'intervento:
La società ha avviato, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, una procedura di riduzione di personale, dovuta alla necessità di operare un parziale riassetto dei propri organici, conclusasi con la risoluzione di 3 rapporti di lavoro. Il perdurare di alcune problematiche produttive ha reso altresì opportuno il ricorso ad un periodo di Cig in deroga regionale, ai sensi dell'accordo Regione Lombardia ¿ Parti Sociali Lombarde del 25 febbraio 2011, per 5 mesi per n° massimo 12 dipendenti. In tale contesto, la sopravvenienza di temporanee esigenze organizzative di copertura di alcune postazioni di lavoro in un reparto aziendale, al fine di garantire la continuità delle lavorazioni su ciclo continuo e di recuperare commesse arretrate, nonché l'esigenza di fronteggiare alcuni nuovi carichi di lavoro gravanti sul medesimo reparto, con possibili ricadute su reparti contigui, ha indotto la Direzione aziendale alla disamina delle competenze e professionalità dei lavoratori in forza, incluso il personale sospeso in Cig o al lavoro ad orario ridotto. É stata così accertata ed illustrata alle rappresentanze dei lavoratori l'effettiva mancanza di operatori aventi caratteristiche soggettive idonee per la copertura delle postazioni lavorative interessate dal temporaneo incremento di lavoro, quindi la necessità indifferibile di ricorrere a personale aggiuntivo rispetto agli assetti vigenti ed ordinari. Dopo aver preso atto della sussistenza di vincoli legislativi, ostativi all'inserimento di nuovo personale in costanza di ricorso agli ammortizzatori sociali nonché in periodi prossimi alla data di effettuazione di licenziamenti collettivi, le parti hanno pertanto proceduto alla condivisione di un'intesa attuativa della facoltà di deroga consentita dall'art. 20, c. 5, lettera b) del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003. In particolare, la formulazione ampia dell'accordo ha permesso sia il superamento del divieto legale di somministrazione di lavoro presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, sia dell'analogo divieto concernente le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale. La vigenza di tali vincoli, entrambi derivanti dal disposto della lettera b) del comma citato, è infatti subordinata all'assenza di eventuali previsioni differenti inserite in accordi sindacali, anche aziendali. A seguito dell'intesa è quindi stato reso possibile alla Direzione aziendale il ricorso alla somministrazione di personale nell'ipotesi di carenza di adeguate competenze e professionalità tra i lavoratori inseriti nel programma di Cig, anche a parità di mansioni. La scelta dello strumento della somministrazione di lavoro ha inoltre consentito l'aggiramento del diritto di precedenza per le assunzioni previsto dall'art. 8, comma 1 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e dal sesto comma dell'art. 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, a favore del personale licenziato collettivamente, prevenendo il rischio di plurimi contenziosi individuali. L'accordo ha quindi conferito complessivamente maggiore certezza all'intervento di riorganizzazione operato dall'azienda, confermando le valutazioni già condotte sulle connotazioni professionali dei lavoratori in occasione della riduzione di personale.

Testo della clausola contrattuale:
"In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 276 del 19 settembre 2003, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo l'azienda potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro per fare fronte alle attività di trattamento termico massivo a ciclo continuo (reparti grezzi) o altre ad esse direttamente o indirettamente connesse o collegate. La determinazione di ricorrere alla somministrazione di personale sarà subordinata alla preventiva valutazione aziendale circa il possibile impiego, nelle postazioni interessate, dei profili coinvolti dal corrente intervento di integrazione salariale in deroga. In particolare la valutazione aziendale verterà su: 1) fungibilità delle mansioni; 2) competenze e professionalità".


Fonte: IPSOA

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