Le imprese italiane che nel 2010 hanno effettuato acquisti negli Stati Ue hanno tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare l'istanza di rimborso della relativa Iva.
Stessa scadenza, con modalità diverse, per l'imposta assolta su beni e servizi acquistati in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea o in Paesi extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità.

Si ricorda che il termine del 30 settembre è stato fissato dal provvedimento 1° aprile 2010 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito i tempi e le modalità delle istanze dei rimborsi Iva Ue, in linea con la direttiva 2008/9/Ce, recepita nell'ordinamento italiano dal Dlgs 18/2010.

Operatori italiani
L'istanza deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica alle Entrate: i contribuenti stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia, direttamente con Entratel o Fisconline o tramite gli intermediari abilitati.

L'Amministrazione fiscale italiana, nei successivi 15 giorni, inoltrerà la domanda di rimborso allo Stato membro competente, dopo aver effettuato i seguenti controlli:
a) i codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso
b) il periodo del rimborso non deve essere superiore a un anno solare né inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività
c) i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso (l'elenco dei requisiti è disponibile sul sito dell'Agenzia)
d) l'importo del rimborso non deve essere al di sotto del minimo consentito
e) il pro-rata provvisorio deve essere valido (articoli 174 e 175 direttiva 2006/112/Ce)
f) l'ammontare detraibile dell'imposta sul valore aggiunto indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Entro 4 mesi l'amministrazione estera darà comunicazione diretta al contribuente sull'esito della richiesta di rimborso, erogando la somma spettante nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

Operatori di altri Stati Ue
Possono richiedere il rimborso per gli acquisti effettuati in Italia tramite la propria Amministrazione finanziaria, che si prenderà carico di inoltrarla all'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine ultimo per inviare le domande è il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso.
L'ammontare della richiesta di rimborso riferita a periodi infrannuali non può essere inferiore a 400 euro; se inferiore, il rimborso spetta annualmente, sempre che di importo non inferiore a 50 euro.
Il Centro operativo di Pescara decide sulle richieste nei 4 mesi successivi alla loro ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se il Centro ritiene necessario procedere alla richiesta di informazioni, come ad esempio gli originali delle fatture. L'erogazione dei rimborsi avverrà nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta.

Operatori extra Ue
Scadenza al 30 settembre anche per le richieste di rimborso, relative ad acquisti fatti in Italia, da parte degli operatori residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di reciprocità. Essi dovranno presentare il modello Iva 79 in forma cartacea al Centro operativo di Pescara.


Fonte: Agenzia Entrate

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