Ravvedimento “sprint” in dirittura d’arrivo. Ancora due giorni a disposizione per avvalersene da parte di contribuenti che lo scorso 16 settembre non hanno rispettato la scadenza prevista per il versamento unitario di imposte e tributi.
È, infatti, il 30 settembre il termine ultimo per usufruire della sanzione ridotta pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, introdotta dall’articolo 23, comma 31, del Dl 98/2011, che ha esteso la possibilità a tutti i contribuenti.

Prima dell’introduzione di questa norma agevolativa esistevano due possibilità di ravvedimento: il cosiddetto ravvedimento “breve”, o mensile, che prevede l’applicazione della sanzione nella misura fissa del 3% e il ravvedimento “lungo”, o annuale, che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione e comporta il versamento del tributo maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%.

In questo mese vengono chiamati in cassa nello stesso giorno, il 30 settembre appunto, sia i contribuenti che si avvalgono del ravvedimento “sprint” (per le violazioni relative ai versamenti in scadenza il 16 settembre scorso) che quelli che utilizzano il ravvedimento “lungo” (per le violazioni relative alle violazioni commesse nel 2010).

Ravvedimento “sprint”: come si applica
Il ravvedimento “sprint”, come ci ricorda la circolare 41/E del 5 agosto, è stato esteso a tutti i contribuenti al fine “di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’inadempimento”; in precedenza, era prevista la possibilità di usufruire di questa riduzione solo per “i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”.

Il “quantum” del ravvedimento varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni, dal quindicesimo giorno si passa al 3% che si applica fino al trentesimo giorno.

Un esempio pratico ci aiuta a calcolarne l’applicazione: facciamo l’ipotesi che il contribuente abbia “dimenticato” di versare l’Iva relativa al mese di agosto entro il 16 settembre per un importo di 1.000 euro e voglia provvedervi il 30 settembre.

Ecco i calcoli da effettuare:
0,2x14=2,80x100/1.000 = 28 sanzione da applicare
1,5x14x1.000/36.500 = 0,57 interessi da versare

A questo punto basta compilare il modello F24 nel seguente modo:
l’importo di 1.000 euro con il codice tributo “6008”, riguardante il versamento dell’Iva del mese di agosto
28 euro con il codice tributo “8904”, riguardante la sanzione Iva
0,57 euro con il codice tributo “1991”, per il versamento degli interessi calcolati al tasso annuo dell’1,5%.

Il contribuente si presenterà in cassa e, versando un importo di 1.028,57 euro, tornerà “a posto” con il Fisco.


Fonte: Agenzia Entrate

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