Qual è il periodo di tempo da assumere ai fini del calcolo della detrazione dal reddito prevista per le somme percepite a titolo di sussidio per fini di studio?

Le somme da chiunque corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a norma dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir. Tali redditi usufruiscono delle detrazioni di imposta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir. Dette detrazioni dall’imposta lorda sono stabilite in un importo pari a 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8mila euro e devono essere commisurate al periodo di lavoro dell’anno. In ogni caso, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro.
Le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell’erogazione del sussidio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione.
Pertanto, se il sussidio è erogato per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l’intero anno; se invece è stato corrisposto in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso stesso.


Fonte: Agenzia Entrate

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