L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, che gli operatori economici del settore devono trasmettere all’Anagrafe tributaria, come previsto dal provvedimento direttoriale del 5 agosto scorso.

Chiamati all’adempimento sono le banche e gli intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.
Oggetto della comunicazione sono i contratti di leasing finanziario, di leasing operativo, di locazione e di noleggio, stipulati nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, aventi ad oggetto autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobiliari, eccetera.

I soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).

La trasmissione della comunicazione deve avvenire, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente (per esempio, entro il 30 giugno 2012 per i contratti del 2011).
Scadenza unica, al 31 dicembre 2011, per le comunicazioni riguardanti gli anni 2009 e 2010, cui sono tenute: le società di leasing che non sono state destinatarie del questionario ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/1973; le società di leasing che - seppur destinatarie - non hanno ancora risposto al questionario; le società di capitali, non iscritte nell’elenco generale o in sue sezioni del Testo unico bancario, per i contratti di locazione e di noleggio in essere negli anni 2009 e 2010.


Fonte: Agenzia Entrate

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