A partire dal 1° ottobre diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
E’ quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge 78/2010, che detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”.

In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 29 prevede che l’avviso di accertamento contenga anche l’intimazione ad adempiere “entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Al riguardo, con la risoluzione 95/E di oggi, 27 settembre, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.

I codici tributo in argomento devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “Anno di riferimento” vanno compilati tenendo conto delle informazioni riportate nell’avviso di accertamento.

In particolare, per i codici 9934, 9935, 9942, 9943, 9940, 9941, collegati all’Irap e alle addizionali comunale e regionale, le indicazioni relative al campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” si possono desumere da apposite tabelle disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.


Fonte: Agenzia Entrate

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