“Vies” è l’acronimo di “VAT information exchange system”, tradotto nel nostro Paese in “Sistema elettronico di scambio dati sull’Iva”. E’ una banca dati che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.


Anche per potenziare il contrasto alle frodi Iva realizzate nell’ambito degli scambi intracomunitari, il legislatore nazionale è intervenuto con l’articolo 27 del Dl 78/2010, al fine di rafforzare l’affidabilità dei dati contenuti nell’archivio informatico in ordine allo status del soggetto passivo che risulta inserito nell’archivio stesso.



I provvedimenti attuativi della norma sono stati emanati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre dello scorso anno, con i protocolli n. 188376 e n. 188381; il primo ha regolato le modalità d’inclusione nell’archivio, nonché l’eventuale diniego o revoca, dei soggetti che hanno manifestato l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie; il secondo, invece, individua i criteri di valutazione dei contribuenti ai fini dell’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie”.



I due documenti rappresentano l’ultimo tassello per l’ attuazione delle importanti novità introdotte dal Dl 78/2010; il decreto legge, rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunità europea (Regolamento Ue n. 904/2010), mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori dai confini nazionali e nel territorio comunitario.



La circolare n. 39/E del 1° agosto chiarisce che l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente, potrà eventualmente comunicare un provvedimento di diniego all’inclusione nel Vies; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore, dal trentunesimo giorno, potrà allargare la propria attività oltre confine.



In questo periodo (30 giorni), l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari, per verificare la presenza dei requisiti prescritti ai fini dell’inclusione nell’archivio Vies e di elementi indicativi dell’affidabilità del richiedente.



La manifestazione di volontà è già stata espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dalla data di approvazione dei provvedimenti (29 dicembre 2010) e alla stessa potrebbe conseguire un provvedimento di diniego o, in caso di inclusione, una successiva revoca, a esito di specifici controlli dell’Agenzia.



Per coloro che hanno iniziato precedentemente l’attività è stato previsto un periodo transitorio durante il quale sono esclusi dall’archivio tutti quei soggetti che nell’ultimo biennio non hanno effettuato operazioni intracomunitarie o hanno posto in essere irregolarità in materia di Iva.

Una volta estromessi dall’elenco, gli operatori possono comunque rimuovere o sanare i fatti e le violazioni che hanno determinato l’esclusione e, per effettuare operazioni intracomunitarie, sarà possibile presentare una nuova istanza.


La circolare fornisce anche chiarimenti in merito alla gestione dell’inclusione nell’archivio Vies dei soggetti interessati da operazioni straordinarie, prevedendo una procedura finalizzata a garantire la continuità operativa a quei contribuenti che, pur con una partita Iva diversa, mantengono i precedenti requisiti per la presenza in Vies.


Fonte: Agenzia Entrate

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