Per i soggetti di seguito indicati che effettuano talune operazioni non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi (e quindi di emissione di scontrino fiscale):
1) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
2) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
3) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni;
4) le cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972), se integrato dell’ammontare dei corrispettivi;
5) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
6) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
7) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
8) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998 e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
9) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
10) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che svolgono attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
11) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
12) le cessioni e le prestazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuate occasionalmente e non nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (si tratta, in sintesi, di operazioni di credito e di assicurazione, operazioni su valute estere e operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli, riscossione dei tributi, giochi di abilità etc., mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni che precedono, locazioni immobiliari, servizi postali, prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche, etc.).
13) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito (art. 12, c. 1, L. n. 413/1991) effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
14) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
15) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
16) le prestazioni effettuate in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
17) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
18) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
19) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
20) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
21) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
22) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
23) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
24) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
25) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
26) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
27) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
28) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
29) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. n. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco di cui all’art. 9-bis, L. n. 66/1992;
30) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
31) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
32) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;
33) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
34) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
35) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche (agricoltori produttori diretti, mezzadri, fittavoli, coloni, etc.: art. 2. L. n. 59/1963), se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34, c. 4, D.P.R. n. 633/1972;
36) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, L. n. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
37) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
38) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
39) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, L. n. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, D.P.R. n. 394/1994 qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822, 84.

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