Dal 1° gennaio 2012, la Manovra bis prevede un’unica aliquota fissata nella misura del 20% per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili alle persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i trust sui redditi di capitale di cui all’art. 44 TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, TUIR. L’aliquota unica comporta principalmente un aggravio per le tasche dei contribuenti, dal momento che la maggior parte delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze era applicabile nella misura del 12,5%. Solo la tassazione sugli interessi dei conti correnti bancari e postali, dei depositi di risparmio e dei certificati di deposito subisce una riduzione, passando dal 27% al 12,5%. Un ulteriore approfondimento, a cura dello stesso Autore, è in corso di pubblicazione su Pratica Fiscale e Professionale.
A partire dal 1° gennaio 2012, la Manovra-bis prevede un’unica aliquota fissata nella misura del 20% per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili alle persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i trust:

- sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR: interessi su mutui, depositi e conti correnti (precedentemente assoggettati ad aliquota del 27%), gli interessi su obbligazioni e titoli similari, le rendite e le prestazioni annue perpetue, i dividendi, i proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i proventi da mutuo di titoli garantito, i redditi derivanti dai contratti di capitalizzazione

- sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del TUIR (e.g. plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane o estere, residenti in Paesi white list, o black list, se quotate; le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi, e di quote di fondi comuni; i proventi degli strumenti derivati, etc).

Preliminarmente, occorre evidenziare che l’aliquota unica comporta principalmente un aggravio per le tasche dei contribuenti, dal momento che la maggior parte delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze era applicabile nella misura del 12,5%. Solo la tassazione sugli interessi dei conti correnti bancari e postali, dei depositi di risparmio e dei certificati di deposito subisce una riduzione, passando dal 27% al 12,5%.

Con riferimento ai redditi di capitale, il D.L. n. 138/2011 stabilisce che la nuova aliquota del 20% si applichi a tutte le ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive ordinariamente applicabili, con l’esclusione espressa delle ritenute sui proventi derivanti dagli strumenti di seguito elencati, che dunque rimangono assoggettate alle aliquote precedentemente previste:

- titoli di Stato e dei titoli assimilati;

- titoli di Stato emessi da Stati non inclusi nella black list;

- titoli di risparmio per l’economia meridionale;

- forme di previdenza complementare e piani di risparmio appositamente istituiti;

- fondi pensioni.

Per i fondi pensione, in particolare, mentre è rimasta invariata l’aliquota dell’11% applicabile ai risultati percepiti dai fondi pensioni italiani (nonché ai proventi da essi distribuiti), i dividendi percepiti da fondi pensione esteri sono ora soggetti all’aliquota unica del 20% (e non più all’aliquota agevolata dell’11%).

La nuova aliquota unificata si applica a partire dal 1° gennaio 2012. Con specifico riferimento ai redditi di capitale, ciò implica che saranno assoggettati al 20% gli interessi sui conti correnti maturati a partire dal 1° gennaio 2012 e i dividendi distribuiti dopo il 1° gennaio 2012.

Per le obbligazioni, gli intermediari che intervengono nella riscossione dei proventi derivanti da obbligazioni emesse da “grandi emittenti” (di cui al D.Lgs. 239/1996, e cioè banche e società quotate italiane e enti esteri residenti in Stati white list) dovranno provvedere ad addebitare gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva maturati al 31 dicembre 2011 nel conto unico dell’obbligazionista, assoggettandoli ad aliquota del 12,5%, contestualmente riaccreditando l’importo dei titoli. L’addebito con contestuale accredito dovrà essere effettuato al 31 dicembre 2011 (per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza inferiore ad un anno) o alla scadenza della cedola, o al rimborso o alla cessione del titolo (negli altri casi). Si tratta in sostanza di simulare la cessione del titolo e il successivo riacquisto, al fine di assoggettare gli interessi già maturati all’aliquota del 12,5%. Le modalità operative di addebito/accredito al conto unico verranno stabilite mediante decreto. Gli interessi percepiti successivamente al 1° gennaio 2012 sulle obbligazioni diverse da quelle emesse dai grandi emittenti saranno assoggettati integralmente alla ritenuta del 20% all’atto della loro percezione.

Con riferimento alle plusvalenze, l’aliquota del 20% sarà applicabile alle cessioni di partecipazioni realizzate dopo il 1° gennaio 2012 a titolo oneroso o per il rimborso/scadenza del titolo.

Il D.L. ha previsto un regime transitorio al fine di evitare che siano soggette alla maggiore imposta del 20% anche le plusvalenze maturate prima del 1° gennaio 2012. E’, infatti, possibile allineare i valori fiscali delle attività finanziarie detenute nell’ordinario regime della dichiarazione o in regime di “risparmio amministrato” (per i titoli immessi in un regime di “risparmio gestito” il riallineamento non è necessario, dal momento che tale regime prevede una tassazione sul maturato) pagando un’imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza latente maturata al 31 dicembre 2011. La rivalutazione ha efficacia solo se effettuata su tutti i titoli di proprietà dell’investitore in regime di dichiarazione, e su tutti i titoli inclusi in ciascun rapporto di gestione. Inoltre, dovrà essere riallineato anche il valore delle quote di fondi comuni italiani ed esteri europei e dello Spazio Economico Europeo.

Un cenno particolare meritano i proventi derivanti dai pronti contro termine. La Manovra-bis prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 il rendimento dello strumento sarà soggetto:

- all’aliquota prevista per gli interessi derivanti dalla tipologia di titolo sottostante (12,5% o 20%), per la parte di rendimento costituita dall’interesse del titolo acquistato a pronti maturato durante il contratto;

- all’aliquota del 20%, per la parte di rendimento costituita dallo scarto tra prezzo a pronti e prezzo a termine, se positivo.

Infine, anche la ritenuta applicabile sui proventi distribuiti dai fondi comuni italiani (e dai fondi comuni esteri localizzati in Paesi white list), nonché sulla differenza tra il valore della quota alla data della cessione o del rimborso e quello alla data di acquisto e sottoscrizione, viene aumentata al 20%. I proventi dei fondi esteri localizzati in Paesi black list concorrono a formare il reddito del partecipante secondo le regole ordinarie. Gli eventuali capital gains derivanti dalla cessione delle quote sia di fondi italiani, sia di fondi esteri (white list e black list) saranno assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

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