Le controversie di natura tributaria che traggono origine da un atto impositivo sono devolute alla cognizione delle Commissioni tributarie, secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/1992. Così, con una motivazione stringata ma perentoria, hanno concluso le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 16858 del 2 agosto, emessa in relazione a un contenzioso concernente un fermo di autovettura per crediti vari, di natura tributaria e non tributaria.

I fatti di causa e la sentenza della Cassazione
Un contribuente impugnava il preavviso di fermo di autovettura emesso nei suoi confronti dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.
La decisione veniva però ribaltata dalla Ctr, che dichiarava il proprio totale difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza del giudice ordinario.

L'interessato, a questo punto, ricorreva in sede di legittimità, chiedendo la cassazione della sentenza nella parte in cui il giudice aveva declinato la propria giurisdizione in toto, vale a dire anche in relazione alle eccezioni concernenti i crediti tributari, presupposto, insieme a crediti di altra natura, della misura di fermo.

Il ricorso del ricorrente è stato accolto dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 16858/2011, ha ravvisato un errore di diritto da parte del giudice tributario d'appello, per avere questi - pur dopo aver riconosciuto che, almeno in parte, la controversia dinanzi a esso promossa rivestiva natura tributaria - erroneamente, dichiarato la propria totale carenza di giurisdizione sul relativo contenzioso.

In realtà, chiarisce il Collegio "allargato" di piazza Cavour, la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo "appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già fornito chiare e condivise indicazioni (v. Cass. SS. UU. nn. 10672/2009, 11087/2010)".

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui la Ctr ha declinato la giurisdizione anche in relazione ai crediti di natura tributaria, con rinvio della causa ad altra sezione del medesimo collegio tributario regionale.

Osservazioni
La sentenza si inserisce in un quadro interpretativo ormai decisamente consolidato, in ordine all'individuazione dei limiti "esterni" (rispetto, cioè, ad altre giurisdizioni) della giurisdizione delle Commissioni tributarie. La norma di riferimento è costituita, al riguardo, dall'articolo 2 del Dlgs 546/1992, che esordisce (comma 1) con una previsione di carattere generale secondo la quale "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati...".

Ciò chiarito, per quanto riguarda in particolare il problema dell'individuazione del giudice competente sull'impugnazione dei provvedimenti - ex articolo 86 del Dpr 602/1973 - di fermo di beni mobili registrati (che possono essere disposti con riferimento, indistintamente e anche contemporaneamente, a crediti di natura tributaria e di natura non tributaria), la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un criterio che permette di individuare in modo corretto l'autorità giurisdizionale cui indirizzare la relativa impugnazione.

In proposito, va infatti ricordato che l'ordinanza n. 14831 del 2008, emessa dalle sezioni unite della Cassazione, ha chiarito che, nelle controversie aventi per oggetto il citato provvedimento, ai fini dell'individuazione dell'autorità munita di giurisdizione rileva la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del fermo, con la conseguenza che la cognizione spetterà, di volta in volta, esclusivamente al giudice tributario o al giudice ordinario, ovvero a entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

Tale principio di diritto è stato in seguito confermato, sempre dalle sezioni unite, tra le altre, con l'ordinanza n. 7034 del 2009, laddove è stato osservato che l'ampliamento della categoria degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie - attuato da ultimo con l'attribuzione a tale giudice delle controversie in materia di iscrizioni ipotecarie e di fermo di beni mobili registrati (vedi articolo 19, comma 1, lettere e-bis ed e-ter, del Dlgs 546/1992) - non va inteso in senso assoluto, nel senso cioè che ogni qualvolta si discuta di uno di detti tali si debba ritenere radicata la giurisdizione dei collegi tributari.
Piuttosto, ha spiegato l'ordinanza de qua, in considerazione del fatto che l'oggetto della giurisdizione tributaria è delimitato dal citato articolo 2 del Dlgs 546/1992, bisogna necessariamente verificare la natura del credito sottostante, con il conseguente radicamento della giurisdizione speciale solo ove il rapporto presupposto abbia natura tributaria.

Anche la Corte costituzionale si è espressa sull'argomento, con riguardo a una ipotesi di fermo di una autovettura, disposto da un Comune a seguito del mancato adempimento di una ingiunzione di pagamento. Nella specie, il Giudice delle leggi (ordinanza n. 6 del 2010) - espressamente riportandosi all'interpretazione delle sezioni unite in materia (oltre alle pronunce di legittimità di cui si è dato conto in precedenza, la Consulta ha richiamato anche la sentenza n. 12112 del 2009 e l'ordinanza n. 10672 del 2009) - ha ribadito che il giudice tributario non è il giudice di tutte le controversie in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ma solo di quelle in cui il fermo è posto a garanzia di un credito di natura tributaria.

Più in generale, comunque, il pensiero della Corte costituzionale è da tempo fermo, nel senso che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla "natura tributaria del rapporto", con la conseguenza che l'attribuzione alle Commissioni tributarie di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali, posto dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione (tra le più recenti, sentenza n. 238 del 2009 e sentenza n. 39 del 2010).

In definitiva, la sentenza 16858/2011 della Suprema corte costituisce l'ennesima conferma che sull'impugnazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del Dpr 602/1973, la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario, a seconda della natura tributaria o meno dei crediti presupposti, ovvero ad entrambi se il provvedimento in questione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.


Fonte: Agenzia Entrate

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