Domanda
La competenza a determinare, con apposito atto deliberativo, i criteri ai quali gli uffici comunali devono attenersi per decidere sulle istanze di rateizzazione delle sanzioni amministrative è del Consiglio o della Giunta comunale?



Risposta
La L. 24-11-1981, n. 689 detta, all'art. 26, le condizioni per concedere la rateizzazione nel pagamento delle sanzioni pecuniarie prevedendo che L'autorita' .... amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro 15.

Cio' premesso non esiste alcun obbligo di dettare disposizioni piu' specifiche per l'applicazione della cit. disposizione.

Qualora invece si ritenga opportuno, al fine di ridurre la discrezionalita' amministrativa in sede di concessione del beneficio, adottare un atto che definisca piu' puntualmente le casistiche, si ritiene che detta competenza debba essere dello stesso soggetto competente all'adozione del beneficio (Dirigente) mentre sia da escludere una competenza del Consiglio o della Giunta (in quanto non si rientra nell'ambito di profili politici).

Cio' premesso segnaliamo che alcune Amministrazioni si sono dotate di atti deliberativi quali quelli descritti (spesso approvati in Giunta).

Segnaliamo il contenuto dispositivo di uno di questi (Comune di Polesine) che potra' essere preso a riferimento (suggeriamo nella forma della Determina dirigenziale):

... Determina...

1) Di stabilire i seguenti criteri e modalita' per la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale:

a) la rateizzazione e' concessa solo sull'importo di verbali per violazioni ed illeciti di natura amministrativa non ancora divenuti titoli esecutivi e sull'importo di ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza medesima; non e' ammessa la rateizzazione per violazioni al codice della strada e per illeciti amministrativi inerenti la violazione di norme in materia igienico-sanitaria e di tutela dell'ambiente;

b) la rateizzazione e' ammessa per importi complessivi superiori a euro 100,00 (cento) e per rate mensili da tre a dieci; l'importo di ciascuna rata non potra' essere inferiore a euro 20,00 (venti); tuttavia l'importo della rata finale sara' calcolato come saldo della somma da versare e potra' anche essere di importo inferiore ad euro 20,00;

c) se la richiesta di rateizzazione viene presentata a seguito di notifica di un'ordinanza-ingiunzione, le rate saranno applicate sull'importo stabilito nell'ordinanza medesima;

d) l'importo minimo rateizzabile puo' essere determinato anche dalla somma di più verbali per violazioni;

e) le rate mensili non sono gravate di interessi, poiche' il debito riveste natura sanzionatoria;

f) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;

g) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;

h) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

i) la rateizzazione e' ammessa esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di reddito del nucleo familiare di cui fa parte il richiedente, relativi all'anno precedente l'istanza:

- reddito inferiore ad euro 28.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da un'unica persona;

- reddito inferiore ad euro 40.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da due persone;

- reddito inferiore ad euro 45.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da tre persone;

- reddito inferiore ad euro 50.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da quattro o piu' persone;

j) il titolare del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione deve dichiarare nell'istanza, mediante autocertificazione, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 26, comma primo, della legge 689/1981 e di essere in possesso dei requisiti di reddito indicati al precedente punto i);

k) l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente;

l) il Responsabile del servizio ragioneria e' autorizzato a valutare il rispetto dei criteri stabiliti dalla presente Deliberazione, ai fini della concessione o del diniego della rateazione, mediante apposito provvedimento;

m) non e' concessa la rateizzazione qualora il richiedente risulti già moroso relativamente ad un qualsiasi altro credito vantato nei suoi confronti dal Comune.


Fonte: IPSOA

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