L’agenda fiscale prevede ancora un appuntamento prima delle ferie estive. I proprietari di immobili abitativi, che hanno scelto il regime della cedolare secca e hanno saltato la scadenza del 6 luglio per pagare la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle locazioni, possono, fino al 5 agosto, mettersi in regola con una maggiorazione minima, pari allo 0,40% dell’importo dovuto.




Stesso termine e stesse condizioni anche per i contribuenti che si sono lasciati sfuggire l’ultimo giorno utile (il 6 luglio) per passare in cassa e pagare, senza somme aggiuntive, le imposte dirette, l’imposta regionale sulle attività produttive e l’Iva emerse dai modelli Unico e Irap 2011. La segnalazione vale per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche e i loro soci “in trasparenza”.



Queste ipotesi, a cui il Dpcm del 12 maggio (articolo 1) aveva concesso 20 giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria del 16 giugno, non usufruiscono dello stop “fiscale” che va dal 1° al 20 agosto, stabilito dall’articolo 3 dello stesso decreto.



Il conto dell’acconto

Scendendo più nel dettaglio, chi ha scelto l’imposta unica sostitutiva per il reddito proveniente dai canoni della casa data in affitto, deve versare, entro il 5 agosto, la prima rata dell’acconto (cioè il 40% dell’acconto complessivo) aumentato dello 0,40%. Il restante 60% (la seconda rata) aspetterà fino al 30 novembre. Se poi, l’importo totale è inferiore a 257,52 euro, l’anticipo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione a fine novembre. Regola, quest’ultima, estesa anche ai contratti con decorrenza 1° giugno 2011.



La percentuale da calcolare per l’acconto di quest’anno è pari all’85% dell’imposta complessiva, indice che salirà al 95% dal 2012.

La cedolare secca - si ricorda - sostituisce Irpef, addizionali comunale e regionale, più le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione. Il suo ammontare è pari al 21% dei canoni riscossi e scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili situati nei Comuni con carenze di disponibilità di fabbricati residenziali e in quelli ad alta tensione abitativa. Può essere applicata anche in caso di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.



Il codice tributo da inserire nell’F24 per il pagamento della prima rata è 1840.



Unico e Irap, uno sguardo ai risultati

La minimaggiorazione, con scadenza 5 agosto, riguarda, come già accennato, anche il “popolo” di Unico e Irap e più precisamente, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (e loro soci “trasparenti”) interessati dagli studi di settore, che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite fissato per la loro applicazione.

Chiamati in cassa, dunque, tra questi contribuenti, coloro che hanno perso l’appuntamento del 6 luglio per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 di Irpef (e sue addizionali), Ires e Irap 2011, e per il saldo Iva 2010, in caso abbiano deciso di presentare la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto con Unico.

Ancora una precisazione: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o rateizzato in quote mensili fino a novembre.



Per completezza: il versamento deve essere effettuato utilizzando l’F24. Chi non è titolare di partita Iva può presentare il modello anche presso banche, agenzie postali e concessionari. Ecco i codici tributo:
•4001 Irpef – saldo
•4033 Irpef acconto – prima rata
•2003 Ires – saldo
•2001 Ires – acconto prima rata
•3800 Irap – saldo
•3812 Irap acconto – prima rata
•3801 addizionale regionale Irpef
•3843 addizionale comunale Irpef – acconto
•3844 addizionale comunale Irpef – saldo
•6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
•6494 studi di settore – adeguamento Iva
•4726 persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore
•2118 soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.



Fonte: Agenzia Entrate

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