Le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 4 della legge 346/1976, che richiama l’articolo 9, comma 2, Dpr 601/1973, concernente le agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani, si applicano alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale di fondi rustici, ossia alle ipotesi di acquisto della proprietà in virtù del possesso continuato del fondo rustico per quindici anni (articolo 1159-bis, comma 1).

Questo, in sintesi, l’orientamento emerso nella risoluzione n. 76/E del 27 luglio, con la quale l’Agenzia dell’Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale di fondi rustici, siti in zone montane, a favore di coltivatori diretti.

Con la legge 346/1976, sono state dettate disposizioni in materia di “usucapione speciale per la piccola proprietà rurale”. In particolare, l’articolo 1 ha modificato il codice civile introducendo, dopo l’articolo 1159, l’articolo 1159-bis.
Tale disposizione disciplina, per la piccola proprietà rurale, due differenti ipotesi di acquisto della proprietà per usucapione speciale, prevedendo:
l’acquisto della proprietà in virtù del possesso continuato, per quindici anni, di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge (articolo 1159-bis, comma 1, codice civile)
l’acquisto della proprietà in virtù del decorso di cinque anni dalla data di trascrizione del titolo diacquisto in buona fede da chi non è proprietario, di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge (articolo 1159-bis, comma 2, codice civile).
Con l’articolo 4, inoltre, è stato stabilito un regime fiscale di favore - costituito dall’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e nell’esenzione dall’imposta catastale, (articolo 9, comma 2, Dpr 601/1973) - per i trasferimenti immobiliari che abbiano realizzato l’arrotondamento o l’accorpamento di proprietà dirette-coltivatrici, regolarizzati con la particolare procedura prevista per l’usucapione speciale dagli articoli 1, 2 e 3 della medesima legge.
Il richiamato articolo 9, comma 2, Dpr 601/1973, dispone, infatti, che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.

La problematica relativa alla portata dell’articolo 4 della legge 346/1976 era già stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con due precedenti risoluzioni (201/2007 e 244/2008), con le quali veniva affermato che la disposizione agevolativa recata dal citato articolo trovava applicazione esclusivamente per i trasferimenti individuati dal secondo comma dell’articolo 1159-bis del codice civile, ossia nel solo caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, e non anche nel caso di acquisto in virtù del possesso continuato per quindici anni disciplinato dal primo comma del predetto articolo 1159-bis (acquisto a titolo originario).
Ciò in quanto, osservava l’Agenzia, il tenore letterale dell’articolo 4 (“trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma …”) “porta a ritenere che l’agevolazione fiscale sia riferita esclusivamente a tali trasferimenti, vale a dire quelli individuati dal comma 2 dell’articolo 1159-bis c.c. e non anche agli acquisti a titolo originario di cui al comma 1 dello stesso articolo”.

Tale interpretazione, tuttavia, non trova conferma nei principi espressi dalla Corte di cassazione in ordine all’applicabilità delle predette agevolazioni in caso di acquisto per usucapione speciale di fondi rustici siti in territori montani.
In particolare, nella sentenza 14520/2010, la Cassazione ha affermato che “se è vero che il DPR n. 601 del 1973, articolo 9, comma 2, si riferisce ai soli trasferimenti di proprietà è anche vero che la legge sull’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (cit. L. n. 346 del 1976), all’articolo 4, dichiara applicabili le suddette agevolazioni, …, ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, ossia anche all’usucapione”. A parere della Corte suprema, non sussiste, infatti, una valida ratio per ritenere che il richiamo all’articolo 9, comma 2, del Dpr 601/1973, sia riferito solo all’ipotesi di cui all’articolo 1159-bis codice civile, comma 2, ‘acquisto in buona fede da chi non è proprietario’, “che è pur sempre un acquisto a non domino e, pertanto, non certamente derivativo”.

L’Agenzia delle Entrate ha, dunque, riesaminato la posizione precedentemente espressa.
Le agevolazioni previste dall’articolo 4 della legge 346/1976 possono trovare applicazione anche con riferimento agli acquisti della proprietà per usucapione speciale, derivante dal possesso continuato del fondo rustico per quindici anni (articolo 1159-bis, comma 1, del codice civile).
La circostanza, infatti, che l’articolo 4 estenda le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9 del Dpr 601/1973 “ai trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma degli articoli precedenti”, porta a ritenere che le agevolazioni possano trovare applicazione con riferimento a tutti gli acquisti di proprietà disciplinati dalla suddetta legge, compresa l’ipotesi di acquisto della proprietà di fondi rustici per usucapione derivante dal possesso continuato per quindici anni.

Tale interpretazione appare conforme alla ratio stessa della legge 346/1976, volta a introdurre un regime di favore per la formazione della piccola proprietà rurale realizzata tramite usucapione, sia prevedendo una speciale procedura di regolarizzazione del riconoscimento dell’avvenuta usucapione dei fondi siti nei comuni montani, sia prevedendo l’applicazione di un regime fiscale di favore nei casi in cui, tramite detti acquisti, si realizzi “l’arrotondamento o l’accorpamento di proprietà dirette-coltivatrici”.


Fonte: Agenzia Entrate

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