Domanda
Per quanto attiene la cogenza dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato: l'obbligo decorre a partire dal 31 dicembre 2010 o entro quella data le aziende devono aver concluso tale valutazione?

Risposta
La domanda trova la sua fondatezza nel clamore suscitato da alcuni autorevoli commentatori all'indomani della pubblicazione della circolare del ministero del lavoro del 18 novembre 2010, contenente le indicazioni in materia di stress lavoro-correlato definite dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell'ultimo paragrafo della Circolare in questione, intitolato "Disposizioni transitorie e finali", si legge infatti:

"La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche".

Il testo è sufficientemente chiaro nel definire il 31/12/2010 come data di partenza e non di scadenza, ma alcuni autorevoli interpreti della norma hanno tuttavia obiettato che la circolare in questione non avrebbe alcun potere di modificare la scadenza dell'obbligo di valutazione che il legislatore aveva fissato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008, al 31 dicembre 2010 (termine al quale si era giunto dopo un paio di modifiche alla norma ad opera di successivi decreti).

Si ritiene, tuttavia, di non poter concordare con tali, pur autorevoli, commentatori.

Difatti, il testo dell'articolo 28, comma 1-bis, recita:

"La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lett. 4-quater) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione a far data dal 1° agosto 2010 (NdA: termine, come si è detto, prorogato al 31 dicembre 2010)"

Dunque, come si può leggere chiaramente, il legislatore ha demandato alle indicazioni della commissione consultiva permanente la definizione delle modalità con le quali procedere alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ("è effettuata nel rispetto...") le quali, nel fissare la data del 31 dicembre 2010 quale data di avvio delle attività di valutazione, hanno fornito un'indicazione sufficientemente chiara alla quale Organi di vigilanza ed aziende debbono attenersi.


Fonte: IPSOA

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