La deducibilità delle spese sostenute da una società per la ristrutturazione dell’immobile, condotto in locazione, in cui svolge l’attività d’impresa non può essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile: è sufficiente che i costi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa. Per un approfondimento sulla sentenza n. 13327/2011 si rinvia al commento di Filippo Dami di prossima pubblicazione su Corriere Tributario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 13327/2011, rigettando il ricorso della società e il ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, l’Ufficio aveva censurato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva considerato detraibili i costi sostenuti dalla società contribuente per la ristrutturazione dell’immobile in cui era svolta l’attività d’impresa, posseduto in locazione: secondo l’Ufficio, la disciplina civilistica pone le spese di manutenzione straordinaria a carico del locatore (e ciò sarebbe stato confermato anche nel contratto di locazione), che resta il beneficiario delle opere eseguite.

Secondo la Suprema Corte, però, premesso che è accertato in fatto che le spese sono state sostenute "per il riordino e la ristrutturazione del locale" e che esse erano "certamente collegabili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale", deve ritenersi che la deducibilità di tali costi non possa essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile.

Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell’immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sè, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti.

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