L’articolo 23 del D.lgs. n. 98/2011, come modificato dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, interviene in due punti sul regime fiscale delle società concessionarie di opere pubbliche. Innanzitutto, il testo definitivo prevede l’incremento, per le imprese concessionarie, dell’aliquota Irap dal 3,9 al 4,2%, con esclusione di autostrade e trafori. La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta 2011. Inoltre, per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori viene ridotto, dal 5 all’1% il limite massimo di accantonamento deducibile delle spese di ripristino e manutenzione dei beni devolvibili.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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