Domanda
Avendo acquistato quattro anni fa un immobile adibito ad abitazione principale usufruendo dei benefici prima casa, dovendo per un periodo trasferirsi in altra abitazione da prendere in affitto, si chiede se in conseguenza di ciò si perdono i benefici con l'applicazione delle sanzioni?

Risposta
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa" (con riferimento all'imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, Iva), la nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone, una serie di requisiti che devono essere dichiarati all'atto di acquisto dell'immobile .

La decadenza dai benefici fiscali viene disposta nelle seguenti ipotesi:

1) in caso di mancata sussistenza, all'atto dell'acquisto, dei requisiti richiesti dalla legge, con conseguente falsità della dichiarazione resa;

2) se l'acquirente trasferisce, entro cinque anni dalla data dell'acquisto, a qualsiasi titolo, per atto inter vivos, il bene acquistato (a meno che non acquisti entro un anno un'altra casa di abitazione non di lusso in presenza delle condizioni "agevolative");

3) se l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile, entro diciotto mesi dall'acquisto.

In tutti questi casi, la decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza dell'imposta non versata e degli interessi, oltre all'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

Non è, invece, prevista espressamente la decadenza dall'agevolazione in caso di cambio di residenza.

Si ritiene che in quest'ultima ipotesi il contribuente non decada dal beneficio di cui trattasi, per i motivi di seguito illustrati. In primo luogo la normativa di riferimento (L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131), fra i casi di decadenza dall'agevolazione, non menziona il cambio di residenza del contribuente. Inoltre, dalla citata previsione legislativa emerge, seppure indirettamente, la conferma dell'interpretazione sopra esposta, che esclude la decadenza dal beneficio nell'ipotesi di cambio di residenza. Infatti, per l'acquisto della prima casa, tra le condizioni richieste per poter fruire dell'aliquota agevolata, è previsto che il contribuente dichiari di non essere titolare di altra abitazione su tutto il territorio nazionale, acquistata dallo stesso soggetto con le agevolazioni recate per la prima casa dalla normativa passata e vigente. La legge, in altri termini, si preoccupa di impedire il "cumulo" di agevolazioni fiscali, assumendo, evidentemente, come presupposto, il fatto che il cambio di residenza non comporta la decadenza dal beneficio prima casa.

Viceversa, se fosse prevista la decadenza dal beneficio in caso di cambio di residenza, la citata previsione legislativa risulterebbe priva di ratio.

0 commenti:

 
Top