La Corte di cassazione, con la sentenza 14926 del 6 luglio, ha stabilito che il condono a cui ha aderito la società di persone legittima l'accertamento Irpef nei confronti del socio per la sua quota parte non condonata.

Il fatto
La vicenda riguarda una società in nome collettivo che aveva aderito - ai fini Ilor - al cosiddetto "concordato di massa" (legge 656/1994 di conversione del Dl 564/1994). L'ufficio fiscale competente aveva notificato al socio estraneo al condono un avviso di accertamento Irpef, nella misura del 35% dell'importo liquidato, pari alla sua quota in azienda.
Il conseguente ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con decisione confermata in secondo grado, la quale ha considerato che, al momento dell'adesione della società al concordato di massa, nessuna norma prevedeva che la definizione dell'Ilor valesse come criterio anche per l'Irpef dei singoli soci (imputazione per trasparenza), come è successivamente avvenuto per effetto dell'articolo 9-bis, comma 18, del Dl 79/1997.

Le sorti della vicenda sono state però completamente ribaltate dalla Cassazione, cui si era rivolta l'Amministrazione finanziaria, deducendo in particolare la violazione del principio dell'articolo 5 del Dpr 917/1986, nel suo combinato disposto sia con l'articolo 3 del Dl 564/1994 sia con l'articolo 9-bis del Dl 79/1997. Le Entrate hanno basato il proprio ricorso sul principio di diritto vigente in materia secondo cui l'avvenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche che non hanno a loro volta definito i redditi prodotti in forma associata, nonostante si trattasse di periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del Dl 79/1997.

Motivi della decisione
La sentenza 14926/2011, dunque, accogliendo il ricorso, ha consolidato sostanzialmente il principio che se il socio non dichiara il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica dell'ente impositore, residua a suo carico l'obbligazione di pagamento del supplemento d'imposta.
Infatti, con motivazione che dà conto dei diversi orientamenti sussistenti al riguardo (tra le quali, in senso contrario alle ragioni qui privilegiate dalla Corte, si pone la pronuncia 3576/2010), la sezione tributaria ha aderito a quell'indirizzo in base al quale "In tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, nella 1egge 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci" (Cassazione 2827/2010).

Quindi, secondo la Corte regolatrice, il condono a cui ha aderito la società di persone costituisce pieno titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, ed è applicabile anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della 1egge 140/1997 (Cassazione 14418/2005).
In applicazione di tale principio, pertanto, il condono a cui ha aderito la Snc legittima l'accertamento Irpef nei confronti del socio pro-parte, visto che gli "è attribuita per la stessa annualità la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale".

A dare supporto a questa interpretazione sussistono altre pronunce di legittimità, tra cui la 9461/2002, la quale ha stabilito - in tema di Ilor - che, qualora il socio non abbia dichiarato, per la parte di sua competenza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società, "residua a suo carico l'obbligazione di pagamento del supplemento d'imposta".

Soccorre anche, in ambito Iva, l'ordinanza 21021/2009, secondo cui il valore accertato ai fini applicativi di un'imposta (Irpef) vincola la stessa Amministrazione finanziaria anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (Iva), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi non stabiliscano differenti criteri di valutazione, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che per il primo tributo il contribuente abbia usufruito del condono fiscale (in tale ipotesi della legge 413/1991), rimanendo gli effetti di tale beneficio circoscritti nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui la sanatoria è stata richiesta (cfr anche Cassazione 19321/2006).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top