In tema di notifiche a mezzo del servizio postale, la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento della qualità di familiare convivente non comporta necessariamente la nullità della notificazione se la consegna viene effettuata nei confronti di un parente che si trova presso il domicilio del destinatario. In tal caso, infatti, si presume, salvo prova contraria, che egli sia pure temporaneamente convivente.
Questi, in sintesi, i principi di diritto desumibili dalla sentenza della Cassazione 14361 del 30 giugno.

La vicenda
Il contenzioso è originato dall’emissione di alcuni avvisi di mora conseguenti a cartelle di pagamento Iva.
Nel primo grado del giudizio, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, esito ribaltato in secondo grado.

I giudici della Commissione tributaria regionale, infatti, ritenevano illegittima la notifica degli atti prodromici presupposti rappresentati dalle cartelle di pagamento. Di conseguenza, ritenuto tempestivo il ricorso della parte privata, rilevavano la decadenza dell’ufficio dal potere di riscossione dell’Iva.
In particolare, secondo la Ctr, la notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento sarebbe stata invalida in quanto, nei relativi avvisi di ricevimento, non era stata indicata la qualità di familiare convivente.

Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione denunciando, quale principale ragione, il vizio di motivazione nonché la violazione di legge della pronuncia nella parte in cui riteneva invalida la notifica per una mera irregolarità dell’avviso di ricevimento, non considerando, invece, che il piego era stato legittimamente consegnato a un familiare rintracciato, peraltro, presso l’abitazione del notificatario.

La pronuncia della Cassazione
Il Supremo collegio, pronunciandosi con sentenza, ha cassato la pronuncia della Ctr e, decidendo nel merito, ha definitivamente rigettato il ricorso introduttivo del contribuente ritenendo validamente effettuate le notificazioni delle cartelle di pagamento e, di conseguenza, legittimi i relativi avvisi di mora.

In premessa, i giudici di legittimità hanno specificato di aderire all’orientamento delle Sezioni unite (Cassazione 5791/2008) secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Pertanto, rilevata la nullità, sarebbe facoltà del ricorrente impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli ovvero, come accaduto nella fattispecie in esame, impugnare cumulativamente anche gli atti presupposti la cui notifica sia invalida, per contestarne il merito della pretesa tributaria.

Nel caso all’esame della Suprema corte, il collegio giudicante, rifacendosi ad altri precedenti giurisprudenziali (Cassazione, sentenze 23578/2007 e 24852/2006), ha però stabilito che la semplice mancata indicazione nell’avviso di ricevimento della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, non può comportare la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento.
Per i giudici di piazza Cavour, il rapporto di convivenza, quantomeno temporanea, da parte del familiare, può essere presunto per il sol fatto che lo stesso si sia trovato, al momento della notificazione, nell’abitazione del destinatario e abbia, in quel luogo, preso in consegna l’atto da notificare.

Al contribuente cui è indirizzato il documento non è però preclusa la possibilità di vincere tale presunzione. A tal proposito, non può bastare, però, da parte del ricorrente, la mera negazione della qualità di familiare convivente.
A tal riguardo, per la Cassazione, la prova da fornire “…non può prescindere dalla specifica e plausibile, in base all’id quod plerumque accidit, deduzione della qualità della medesima e delle ragioni di presenza della predetta, non potendo il destinatario della notifica limitarsi ad una – necessariamente parziale deduzione negativa, inidonea a soddisfare l’onere deduttivo e probatorio a suo carico”.

Infine, i giudici di legittimità tengono, inoltre, a precisare che, in linea generale, nei casi in cui un terzo riceve la notificazione nella casa di abitazione del destinatario in assenza di formalizzazione nell’avviso di ricevimento del titolo per il quale la stessa viene accettata, si può presumere, in ogni caso, che egli abbia ricevuto la notificazione nella sua qualità di “addetto alla casa”.

Considerazioni conclusive
In tema di notifiche a mezzo posta, l’articolo 7, comma 2, della legge 890/1982, stabilisce che “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario…”.
Il successivo comma 4 prevede che “… quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”.

Riportandosi a diversi precedenti giurisprudenziali, la sentenza in esame chiarisce che, ai sensi del comma 4 sopra riportato, la mancata annotazione nell’avviso di ricevimento da parte dell’agente notificatore della qualità di familiare convivente non rende di per sé nulla la notifica.
Infatti, la circostanza secondo cui il parente si sia trovato nell’abitazione del notificatario fa nascere la presunzione, salvo positiva prova contraria il cui onere è posto carico della parte contestante, che il familiare fosse anche temporaneamente convivente.

Per la Cassazione, la presunzione sussisterebbe pure nel caso in cui il piego fosse ricevuto da un “estraneo” presso l’abitazione dell’interessato. In questo caso, però, fatta sempre salva la prova contraria dell’altra parte, si potrà presumere che l’atto notificato sia stato ricevuto dal terzo, non come familiare convivente, ma nella sua qualità di addetto alla casa (articolo 7, comma 2, legge 890/1982).

Per completezza di informazione si segnala che, specularmente a quanto avviene per le notificazioni a mezzo posta, anche l’articolo 139, comma 2, del codice di procedura civile, riferibile alle notificazioni eseguite per mezzo dell’ufficiale giudiziario ovvero per mezzo del messo comunale o autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, prevede che, in assenza del destinatario, la notifica possa essere consegnata nella sua abitazione a una persona di famiglia. In questo caso, però, la Cassazione ha precisato che “la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente l’ulteriore requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c. –, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la ‘persona di famiglia’ consegnerà l’atto al destinatario …” (Cassazione 9590/2010).


Fonte: Agenzia Entrate

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