La Manovra economica 2011 riscrive le regole per il riporto delle perdite fiscali, ma solo per le società di capitali. L’art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 prevede che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Il tetto dell’80% non riguarda, invece, le perdite generatesi nei primi tre esercizi di vita della società.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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