Aumenta l'imposta di bollo sui dossier titoli, nuovo regime dei "minimi" con sostitutiva del 5%, addizionale sul bollo auto per i veicoli con oltre 225 kw di potenza, possibilità di chiudere le liti pendenti. Sono alcune delle novità fiscali del decreto legge 98/2011 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria").

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27)
A partire dal 1° gennaio 2012 il regime agevolato dei "contribuenti minimi" è riservato a chi avvia una nuova attività d'impresa, arte o professione o l'ha intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Per i primi cinque anni l'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono sostituite da un'imposta non più del 20, ma del 5%.
La tassazione agevolata è riconosciuta a condizione che:
il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);
in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro.

Le disposizioni attuative saranno dettate da successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Reclamo, mediazione e chiusura liti fiscali pendenti (art. 39, commi 9-12)
Per le controversie di valore fino a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare un reclamo diretto all'annullamento totale o parziale dell'atto. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Quando l'ufficio non accoglie il reclamo, formula al contribuente una proposta di mediazione. Queste regole si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
Nel frattempo, le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, possono essere definite con il pagamento di somme il cui ammontare dipende dal grado di giudizio e dall'esito della controversia, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 289/2002. Gli importi devono essere versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Incrementi di produttività (art. 26)
Confermata per l'anno 2012 la tassazione agevolata per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa. La misura del beneficio sarà determinata entro la fine dell'anno.

Finanziamenti tra società del gruppo (art. 23, commi 1-4)
Introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra società di un gruppo se il soggetto non residente che riceve il pagamento degli interessi non ha provato al sostituto d'imposta di essere il "beneficiario effettivo".
All'atto di garanzia dei prestiti obbligazionari si applica l'imposta di registro con aliquota dello 0,25%.
Per gli interessi già corrisposti relativi a prestiti ancora in corso, il sostituto d'imposta deve versare una ritenuta del 6% entro il 30 novembre 2011, sostitutiva anche dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

Irap per banche e assicurazioni (art. 23, commi 5 e 6)
Innalzata l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari (4,65%) e delle imprese di assicurazione (5,90%). La nuova percentuale si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma.

Imposta di bollo sui dossier titoli (art. 23, comma 7)
Aumentata l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni sui depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti. L'aumento del tributo è articolato nel tempo, attestandosi a partire dal 2013 a 150 euro, per i depositi inferiori a 50.000 euro, e a 380 euro per quelli superiori.

Ritenute su bonifici per oneri detraibili (art. 23, comma 8)
Ridotta dal 10 al 4% la ritenuta operata da banche e poste sugli accreditamenti di bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

Riporto delle perdite (art. 23, comma 9)
In relazione alle perdite conseguite dalle imprese:
viene introdotto un limite quantitativo (80%) all'imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta;
scompare il limite temporale di riportabilità;
è mantenuta la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena.

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili (art. 23, comma 10)
Introdotta, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, una limitazione (1% del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.

Riallineamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali (art. 23, commi 11-15)
Estesa la possibilità, in presenza di operazioni straordinarie, di affrancare l'avviamento e le altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione sono allocati alla voce partecipazioni. Consentito anche l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Sanzioni irrogate agli enti creditizi pubblici (art. 23, comma 16)
Sancita la disapplicazione delle sanzioni irrogate agli enti crediti pubblici per indebita fruizione di agevolazioni (dimezzamento dell'aliquota Irpeg ed esonero dalla ritenuta sui dividendi), anche nel caso in cui penda ricorso per revocazione.

Garanzia per gli istituti definitori (art. 23, commi 17-20)
Soppresso l'obbligo di prestare garanzia in caso di versamento rateale delle somme superiori a 50mila euro dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza all'accertamento e di conciliazione giudiziale. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di scadenza della rata successiva, il totale delle somme dovute è iscritto a ruolo con applicazione della sanzione in misura doppia. Le nuove disposizioni non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto.

Addizionale per gli autoveicoli (art. 23, comma 21)
Introdotta, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 KW, nella misura di 10 euro per ogni chilowatt oltre i 225. E' prevista la sanzione del 30% in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale.

Partite Iva inattive (art. 23, commi 22 e 23)
Prevista la revoca della partita Iva se, per tre annualità consecutive, viene accertato il mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata attribuita oppure non viene presentata la dichiarazione annuale. Introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la sanzione ridotta a un quarto del minimo (129 euro).

Indagini finanziarie (art. 23, commi 24-27)
Società ed enti di assicurazione vengono compresi fra gli operatori a cui è possibile richiedere dati e notizie e presso i quali poter eseguire accessi, per effettuare le indagini finanziarie.

Studi di settore (art. 23, comma 28)
Dal 2012 gli studi di settore vanno pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre (e non più il 30 settembre) dell'anno in cui entrano in vigore. Per le eventuali modifiche necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, c'è tempo fino al 31 marzo successivo.
Inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro).
L'omessa o infedele indicazione dei dati, così come l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, permette, inoltre, all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo ogni volta in cui il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato.
Infine, nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione (minima e massima) che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, in seguito ad accertamento da studi di settore, è aumentata del 50%.

Sanzioni (art. 23, comma 29)
Dal prossimo 1° ottobre gli avvisi di accertamento o di rettifica debbono contenere obbligatoriamente anche la sanzione collegata al maggior tributo richiesto. Attualmente, questa è una facoltà (la sanzione può essere irrogata anche con un atto separato).
Sono definibili (pagando 1/3 del loro importo, entro i 60 giorni previsti per impugnare l'atto) anche le sanzioni che l'ufficio dovesse ricalcolare accogliendo le osservazioni del contribuente.

Accertamenti esecutivi (art. 23, comma 30)
Spostata al 1° ottobre la data a partire dalla quale gli avvisi di accertamento emessi sono immediatamente esecutivi, senza bisogno di procedere alla successiva iscrizione a ruolo per la loro riscossione.

Sanzioni per versamenti in ritardo (art. 23, comma 31)
Diminuisce la sanzione in caso di lieve ritardo (fino a 15 giorni ) nei versamenti. La riduzione, ora prevista solo per i crediti garantiti, diventa generalizzata.

Attività Agente della riscossione (art. 23, commi 32-34)
A partire dalle somme maturate nel 2011, l'Agente della riscossione non è più obbligato a presentare la comunicazione di inesigibilità per ottenere il rimborso delle spese per le procedure esecutive. L'erogazione di quanto richiesto entro il 30 marzo dell'anno seguente avverrà entro il successivo 30 giugno. In caso di inadempimento dell'ente creditore, il rimborso sarà fruito dall'Agente mediante compensazione con il riscosso da riversare.
Rinviati di 12 mesi i termini a disposizione dell'Agente della riscossione per presentare le comunicazioni di inesigibilità relative ai vecchi ruoli.
La procedura di espropriazione mobiliare viene, infine, esclusa dalle attività che l'Agente della riscossione deve obbligatoriamente effettuare per non perdere il diritto al discarico.

Gestione dei crediti di giustizia definiti e di data anteriore al 2008 (art. 23, commi 35 e 36)
Viene attribuita a Equitalia giustizia Spa anche l'attività di recupero dei crediti di giustizia resisi definitivi fino al 31 dicembre 2007.

Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari (art. 23, commi 37-40)
Viene ampliato l'ambito di applicazione dei privilegi già esistenti per i crediti tributari, consentendo così di conseguire più celermente il soddisfacimento dei crediti erariali.

Spesometro (art. 23, comma 41)
E' a carico degli operatori finanziari l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva che abbiano effettuato il pagamento di corrispettivi non inferiori a 3.600 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli stessi operatori finanziari.

Fattura per l'autonoleggio (art. 23, comma 42)
L'attività di locazione veicoli senza conducente torna a essere certificata fiscalmente con la fattura ex articolo 21 del Dpr 633/1972.

Debiti degli imprenditori agricoli (art. 23, comma 43)
Gli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.

Adempimenti fiscali e versamenti a Lampedusa (art. 23, comma 44)
Proroga fino al 30 giugno 2012 delle sospensioni relative agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dall'ordinanza di protezione civile 16 giugno 2011 per fronteggiare lo stato di crisi nell'isola di Lampedusa.

ZFU Lampedusa (art. 23, comma 45)
Il territorio del Comune di Lampedusa diventa zona franca urbana, previa autorizzazione comunitaria.

5 per mille beni culturali (art. 23, comma 46)
Il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici viene inserito tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'Irpef.

Ammortamento beni (art. 23, comma 47)
In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione.

Codice fiscale negli atti giudiziari (art. 23, commi 48-50)
Introdotto l'obbligo di indicare anche negli atti emessi dagli organi giurisdizionali le generalità dei destinatari degli effetti economici e giuridici che l'atto è in grado di produrre, nonché dei difensori.


Fonte: Agenzia Entrate

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