Con la Sentenza n. 15805 del 19 luglio 2011, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’assoggettamento o meno ad IRAP degli esercenti arti e professioni. In particolare, la pronuncia affronta il caso di un contribuente che ha svolto attività professionale utilizzando saltuariamente uno studio associato, con il quale intratteneva soltanto un rapporto di collaborazione esterna. Secondo i giudici di legittimità, l’Irap versata deve considerarsi non dovuta e, come tale, va rimborsata al professionista. Infatti, nel caso di specie, si è trattato di una mera collaborazione e, quindi, di attività organizzata con l’uso di mezzi altrui, al limitato fine di attuare il rapporto collaborativo.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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