Riforma di alcuni regimi contabili semplificati e nuovi requisiti di accesso agli stessi sono le misure adottate per favorire la costituzione di nuove attività, da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro, e per ridurre i costi amministrativi delle piccole e medie imprese.
In particolare, con il Dl 70/2011 (“decreto sviluppo”), convertito dalla legge 106/2011, è stato previsto, per effetto dell’innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973.

Secondo le nuove regole, indicate nell’articolo 7 del decreto, possono accedere al regime le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (le precedenti soglie erano fissate, rispettivamente, in 309.874,14 e in 516.456,90 euro).
È da sottolineare, però, che le nuove disposizioni rivedono al rialzo soltanto le soglie di ricavi: pertanto, restano invariati i limiti di volumi d’affari per i quali è possibile fruire delle semplificazioni ai fini Iva, come, ad esempio l’effettuazione, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 542/1999, delle liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale anziché mensile.

Con riguardo, invece, ai contribuenti “minimi”, l’articolo 27 del Dl 98/2011 ha introdotto, a partire dal 2012, significative novità, con particolare riferimento ai requisiti di accesso e alla tassazione. Le nuove disposizioni, le quali, come detto, puntano a favorire la costituzione di nuove imprese da parte soprattutto di giovani e di coloro che perdono il lavoro, prevedono che:
possono accedere al regime (introdotto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione ovvero che hanno iniziato un’attività dopo il 2007
il regime agevolato può essere adottato solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.

In sede di conversione del decreto 98, la legge 111/2011 ha poi previsto che si potrà fruire del regime agevolato anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma, comunque, non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Sono, inoltre, stabilite ulteriori limitazioni, riferibili all’attività esercitata nel periodo precedente l’adesione al regime dei minimi, similari a quelle previste a oggi per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000). Il contribuente, infatti, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, né può proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Possono, invece, applicare il regime semplificato coloro che precedentemente hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Non è consentito, ai fini dell’accesso al regime agevolato, la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, se nell’ultimo periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi superiori a 30mila euro.

A fronte di queste maggiori restrizioni per l’accesso al regime, la manovra correttiva prevede un sostanziale vantaggio riguardo il livello di tassazione dei redditi conseguiti. L’imposta, sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale, è stata infatti ridotta dal 20 al 5 per cento. Restano, inoltre, confermate l’esenzione dall’Irap, la non applicazione dell’Iva e le agevolazioni contabili.

Un’ulteriore agevolazione, apportata dalla manovra, riguarda la possibilità, per l’anno in cui si accede al regime dei contribuenti minimi, di calcolare l’acconto Irpef senza considerare il reddito derivante dall’attività professionale o di impresa.

E’ inoltre prevista una regolamentazione ad hoc nei confronti di coloro che, per effetto delle limitazioni illustrate, fuoriescono dal regime dei “minimi” ovvero non potranno più accedervi. Secondo le stime indicate nella relazione tecnica allegata al provvedimento, considerando le dichiarazione dei redditi presentate nel 2009, il 96% dei soggetti che hanno aderito al regime dei “minimi” non avrebbe i requisiti dettati dalla nuove disposizioni.
Si tratta delle persone fisiche che dispongono esclusivamente delle caratteristiche previste dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 244/2007, ovvero di coloro che:
non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
sono residenti nel territorio dello Stato
non esercitano specifiche attività previste dalla norma (cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi)
non partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale
nell’anno solare precedente:
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30mila euro
non hanno effettuato cessioni all’esportazione
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro.

Questi contribuenti, che presentano solo le caratteristiche dei “minimi” ante riforma, pur perdendo l’agevolazione riguardante l’imposizione sostitutiva del 5% e dovendo addebitare in fattura l’Iva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 del Dl 98/2011, sono esentati dall’Irap e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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