Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap vanno sempre sottoscritte dal soggetto che ha firmato la relazione di revisione relativa a quel periodo d’imposta, anche se l’incarico di controllo è nel frattempo cessato.
E’ la regola generale che si ricava dalle indicazioni arrivate, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E dell’8 giugno.

A innescare il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria il seguente quesito: quando una fusione comporta la cessazione dell’incorporata (nel caso esaminato, l’operazione aveva interessato due enti – non commerciali – previdenziali), la dichiarazione di quest’ultima, relativa alla frazione di periodo d’imposta ante-fusione, da quale organo di controllo contabile va firmata? Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998, “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione...”.

Il percorso logico seguito dall’Agenzia delle Entrate parte dalla norma (articolo 9, comma 5, Dlgs 471/1997) che punisce i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio - identificati proprio perché tenuti a sottoscrivere la dichiarazione - con una sanzione del 30% dei propri compensi, nei casi in cui dalle omissioni nella loro relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell’Irap. In sostanza: come potrebbe essere operativa tale disposizione, se si permettesse ai vecchi controllori di non sottoscrivere la dichiarazione, dal momento che questi, e non i “nuovi”, hanno redatto la relazione di revisione?

Una conclusione, questa, che, del resto, per tornare più specificamente al caso esaminato, è conforme anche alle istruzioni contenute nella direttiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 giugno 2010 (“prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione enti e istituti vigilati - articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”): obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione sono i soggetti che hanno predisposto la relazione di revisione.

Una conclusione che, come anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato avere natura di principio generale (al di là della natura e dal tipo di soggetto coinvolto), che va applicato ogni volta in cui chi è incaricato della revisione contabile e ha sottoscritto la relazione di revisione è soggetto diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap.


Fonte: Agenzia Entrate

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