Domanda
Un contribuente ha scudato nel 2010 un conto corrente che aveva in Austria ma ha lasciato aperto il conto corrente nella banca austriaca la quale ha corrisposto, sempre nel 2010, gli interessi maturati sul conto corrente che sono stati sottoposti a ritenuta fiscale europea. Gli interessi vanno dichiarati al lordo nel quadro RM 12 e sottoposti a tassazione ordinaria del 27%? E'possibile recuperare la ritenuta fiscale pagata in Austria compilando il quadro CR sez.1? Il Quadro RW Sez. II per il saldo in attivo del c/c che supera euro 10.000 va compilato?

Risposta
Come è noto, il soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare tutti i redditi ovunque posseduti, inclusi quelli prodotti all'estero.

Esistono, però, alcuni redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva.

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria.

Tra questi redditi sono compresi, tra gli altri, gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

Pertanto, in linea generale, gli interessi derivanti dai conti correnti in questione dovrebbero essere assoggettati ad imposizione in Italia nell'ambito della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RM del modello Unico e liquidando l'imposta sostitutiva nella stessa misura (27%) della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura vigente nel relativo periodo d'imposta (a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta).

E' possibile, però, optare per la tassazione ordinaria, e solo in questo modo si potrà usufruire del credito imposta estera.

Pertanto, in caso di tassazione sostitutiva non è possibile usufruire del credito d'imposta.

Inoltre, riguardo agli obblighi di compilazione del modulo RW va detto che i contribuenti che si sono avvalsi dello scudo presentando la dichiarazione riservata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010, non sono obbligati a presentare il modulo RW di Unico 2011 (peraltro, non sono stati obbligati a presentare nemmeno il modulo RW della dichiarazione dello scorso anno).

Inoltre, per chi si è avvalso dello scudo fiscale valgono le seguenti regole:

- per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico l'esonero dal modulo RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente;

- per le attività oggetto di operazioni di regolarizzazione l'esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo all'estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.

Al di fuori di queste ipotesi, che però sembrano ricorrere nella situazione prospettata nel quesito, si applicano le regole ordinarie e cioè l'obbligo di indicare, nelle sezioni II e III del modulo RW, rispettivamente la giacenza di denaro sul conto corrente estero e il relativo trasferimento effettuato dall'Italia all'estero, dall'estero all'Italia e estero su estero nel corso del periodo d'imposta, se di ammontare superiore a 10.000 euro.


Fonte: IPSOA

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