Domanda
La rivalutazione dei beni di impresa di una S.N.C. effettuata ai sensi del D.L. n. 185/2008 comporta l'iscrizione nel patrimonio netto contabile di una riserva di rivalutazione. Posto che non è stata effettuata la rivalutazione delle quote sociali e posto che l'affrancamento della riserva di rivalutazione, anche se possibile, non è stata comunuque effettuata, si pone la seguente domanda: in caso di vendita delle quote sociali la plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, c. 1 lett. c) e 68, c. 3 del T.U. 917, dovrà o non dovrà tenere conto del suddetto valore costituito dalla riserva di rivalutazione?

Risposta
La rivalutazione cui si fa riferimento è quella prevista dall'art. 15, commi 16-23, D.L. n. 185/2008 e relativa ai beni immobili (inclusi quelli completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso), con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Senza riepilogare le caratteristiche della rivalutazione, da quanto emerge dal quesito nel caso di specie, la rivalutazione è stata operata anche ai fini fiscali, senza affrancamento del saldo di rivalutazione. Ciò comporta che il saldo assume la natura di una riserva in sospensione di imposta. Relativamente alle società di persone, la distribuzione di detta riserva comporta un maggior reddito imponibile (una variazione in aumento in sede di calcolo delle imposte) per la società, tassata - poi - per trasparenza in capo al socio. Ne discende anche l'incremento del costo della partecipazione (cosa usuale relativamente al reddito imputato per trasparenza) che si ridurrà al momento dell'effettiva distribuzione degli utili, senza, peraltro, che ciò comporti una ulteriore tassazione in capo al socio.

Questo, il quadro di riferimento generale con riguardo alla rivalutazione.

L'aspetto che rileva ai fini del quesito è quello relativo alla formazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio. La rivalutazione operata dalla società non si rifletta, automaticamente, sul costo della partecipazione. E' evidente che diversi valori in capo alla società, prima o poi si riverseranno anche sul socio, sul suo reddito o sul costo della partecipazione, dato che trattandosi di una società di persone, la tassazione avviene per trasparenza. Nello specifico, il costo della partecipazione sarà influenzata, come già segnalato, dalla distribuzione del saldo attivo di rivalutazione ma anche, più genericamente ed in misura indiretta, dai minori redditi imponibili che saranno imputati al socio per effetto del maggiori costi derivanti dalla rivalutazione (si ricorda, peraltro, che effetti fiscali sono differiti al 2013 e al 2014).. Si pensi ai minori imponibili generati per effetto degli ammortamenti fiscali, ovvero quelli generati dalla minor plusvalenza (o maggiore minusvalenza) nell'ipotesi di cessione.

A parte, quindi, il meccanismo tipico di incremento/decremento del costo della partecipazione in una società trasparente, il costo non è influenzato da fenomeni propri e tipici della società stessa. Ne consegue che, in assenza di distribuzione della riserva, il costo della partecipazione prescinde dall'importo della riserva di rivalutazione non distribuita.

Se, invece, la rivalutazione avesse avuto solo riconoscimento civilistico (e non fiscale), il problema non si porrebbe. In detta ipotesi, infatti, la distribuzione della riserva non genererebbe alcuna tassazione e il costo della partecipazione non sarebbe incisa, né direttamente né indirettamente, dall'avvenuta rivalutazione civilistica degli immobili.


Fonte: IPSOA

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