Domanda
Può una cooperativa sociale a.r.l. con appalto pubblico scolastico triennale per affiancamento disabili, licenziare un assistente sociale a tempo indeterminato con L.407/90 il 30/06/2011 per poi riassumerlo il 15/09/2011 e continuare a godere nella seconda assunzione degli sgravi contributivi della 407/90, essendo il licenziamento dovuto a motivi di sospensione temporanea del servizio di appalto, connesso alla chiusura delle scuole e non a riduzione del personale o licenziamento oggettivo?

Risposta
Il caso prospettato dal lettore si palesa piuttosto problematico, anche perchè non potrebbe "resistere" (ci si lasci passare il temine) alla verifica ispettiva, da parte delle Pubbliche autorità ad esse deputate (Direzione provinciale del lavoro, INPS, Guardia di finanza, ecc.).

L'art. 8, comma 9, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, stabilisce infatti che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 [quelli operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno; le imprese artigiane nonché le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale; le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, rispettivamente, n.d.a.] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi."

Dal testo della norma si evince a chiare lettere che un datore di lavoro (ed in tale locuzione si intende compresa anche una società cooperativa) non potrà assumere, fruendo delle agevolazioni di cui all'appena citata legge n. 407, dipendenti in sostituzione di prestatori d'opera precedentemente licenziati o sospesi, ed a maggior ragione quelli che hanno già usufruito dello sgravio contributivo previsto dallo stesso provvedimento normativo.

Ma vi è di più: considerato che il lettore afferma che l'assistente sociale è stato assunto per affiancamento ai soggetti disabili e che detto adempimento ha la caratteristica di essere di durata "stagionale" (nel caso di specie sembrerebbe circoscritto al periodo che intercorre dal 1° settembre di ciascun anno fino al 30 giugno dell'anno successivo), parrebbe trattarsi non di un contratto a tempo indeterminato, bensì di uno a tempo determinato o, più probabilmente, stagionale.

Infatti nella fattispecie è noto in anticipo la durata del protrarsi della prestazione lavorativa, che deve necessariamente interrompersi per mancanza di studenti su cui operare l'azione di sostegno.

Per quanto sopra esposto, il datore di lavoro corre anche il rischio che, sempre in ipotesi di verifica ispettiva, tale circostanza, contrastante con la ratio della legge n. 407, possa essere rilavata, con il conseguente recupero dell'agevolazione indebitamente fruita.

Anche l'eventuale dimissioni del lavoratore non cambierebbe le cose, in quanto, attesa la stagionalità della prestazione lavorativa, ciò simulerebbe un licenziamento vero e proprio qualora ad esso conseguisse la successiva riassunzione.

Un consiglio che si può dare è quello di mantenere in servizio, ove le circostanze aziendali e la contrattazione collettiva lo consentano, l'assistente sociale ed adibirlo, previo suo consenso, ad altra mansione equipollente corrispondedogli la medesima retribuzione e mantenendo in essere lo stesso orario di lavoro, fermo restando il suo riutilizzo, alla data del 15 settembre, nelle precedenti mansioni di sostegno dei diversamente abili.

Ciò consentirebbe anche di evitare la predisposizione di un preventivo accordo sindacale.


Fonte: IPSOA

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