Domanda
Una società di capitali risulta essere composta da 3 soci persone fisiche. Ai fini della tassazione degli utili gradiremmo comprendere come vanno considerate le situazioni dei singoli soci, atteso che: 1) il socio amministratore detiene unicamente quote nella società in questione; 2) gli altri due soci detengono entrambi partecipazioni in s.n.c. Il quesito viene posto ai fini della individuazione della qualità di imprenditore, posseduta o meno

Risposta
In via preliminare occorre innanzitutto precisare che dalla generica formulazione del quesito si evince il seguente scenario.

Una società di capitali è partecipata da tre soci: i) il socio X che, oltre a detenere una partecipazione al capitale della stessa, ne è anche amministratore; ii) e i soci Y e Z che, oltre a detenere una partecipazione al capitale della società di capitali in questione, sono anche soci di una (o più) S.n.c.

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento al socio X sembra possibile sostenere, stante lo scenario ipotizzato, che la mera detenzione di una partecipazione al capitale sociale e lo svolgimento dell'attività di amministratore non determinino l'assunzione da parte del medesimo della qualifica di imprenditore.

Infatti, si qualificano attività d'impresa quelle esplicitamente indicate dall'art. 2195 c.c. al quale, in un'accezione più ampia, rinvia l'art. 55 del TUIR, nel disciplinare la categoria dei redditi d'impresa.

Più complesso appare, invece, il contesto in cui operano i soci Y e Z, i quali, oltre a detenere una partecipazione nella società di capitali, partecipano anche ad una (o più) società di persone.

Quest'ultima circostanza comporta che gli utili dalla stessa generati vengano imputati per trasparenza a ciascun socio, indipendentemente dalla loro percezione, qualificandosi quali "redditi da partecipazione".

Detti redditi, mantengono all'atto della loro imputazione, la natura che avevano in capo ai soggetti che li hanno generati e, pertanto, si qualificano come redditi d'impresa; infatti, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del TUIR i redditi prodotti dalle S.n.c., da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa.

Tuttavia, tale qualifica dei redditi da partecipazione non determina di per sé l'assunzione, ai fini fiscali, della qualifica di imprenditore da parte del soggetto al quale sono imputati per trasparenza.

Di conseguenza, con riferimento ai soci Y e Z, la mera detenzione di partecipazioni nella società di capitali e nella società di persone non rappresenta valido presupposto per l'assunzione da parte degli stessi della qualifica di imprenditori (salvo ponderare se di fatto in capo a Y e Z, in base al loro concreto comportamento, possano ravvisarsi elementi propri dell'esercizio di un'attività d'impresa).


Fonte: IPSOA

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