La sola volontà di regolarizzare la propria posizione fiscale da parte del contribuente che sia incorso in una violazione di un obbligo tributario (c.d. ravvedimento operoso) è condizione sufficiente per godere dei benefici previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997? Ovvero è necessario l’integrale pagamento di tributi sanzioni e interessi. La questione viene risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12661/2011. Per un ulteriore approfondimento si rinvia al commento di Roberto Cordeiro Guerra, di prossima pubblicazione su Corriere Tributario.
La fattispecia riguarda un contribuente che, non avendo adempiuto integralmente al pagamento di quanto dovuto, sosteneva, da un lato, che l’effetto preclusivo alla sanatoria sarebbe conseguito al solo inadempimento integrale e, dall’altro, che andrebbe comunque valorizzata l’intenzione soggettiva di regolarizzare la posizione fiscale.

L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come noto, consente al contravventore della norma tributaria di soggiacere a sanzioni ridotte quando il pagamento di queste ultime sia eseguito contestualmente a quello del tributo e gli interessi moratori.

Secondo la Corte di Cassazione, la semplice volontà del soggetto passivo dell’imposta di sanare le irregolarità e un adempimento parziale non sono sufficienti: e ciò sulla base della interpretazione della disposizione specifica del comma 2 dell’art. 13 la quale pone come condizione di operatività del ravvedimento tanto il versamento del tributo quanto il versamento delle sanzioni nella misura ridotta e degli interessi legali.

Solo l’integrale e tempestivo adempimento consente di beneficiare degli effetti dell’istituto di cui all’art. 13, D.Lgs. cit.

Tale soluzione appare corretta.

Resta da domandarsi se essa sarebbe condivisibile anche nel diverso caso in cui all’inesatto adempimento corrisponda non solo la volontà di regolarizzare la posizione fiscale, ma anche (ed è cosa ulteriore e diversa) la ragionevole convinzione di aver effettuato il versamento del dovuto. Quando cioè, l’errore nell’adempimento sia incolpevole o, addirittura, sia stato determinato da errate informazioni fornite dalla P.A.

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