La contribuzione previdenziale dovuta è determinata con le modalità in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti, ma nel rispetto di specifici massimali, che variano in base all'anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995.

LAVORATORI ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995

A questi lavoratori si applica il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione. Per essi la contribuzione IVS, pari al 33% dell’imponibile contributivo (e al 35,70% per la categoria dei ballerini e tersicorei), è dovuta nei limiti di un massimale annuo di retribuzione imponibile, pari per l'anno 2009 ad € 91.507,00.
In particolare, i datori di lavoro devono applicare l'aliquota contributiva sulla retribuzione indicata nel contratto nei limiti di tale massimale annuo (fermo restando che devono essere anche rispettati i minimali di legge di retribuzione).

Sulla parte di retribuzione eccedente il predetto massimale si applica un contributo di solidarietà del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore).

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo, per l’anno 2009, di € 42.069,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 91.507,00 si applica anche l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore)

LAVORATORI GIA’ ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE AL 31 DICEMBRE 1995

La retribuzione giornaliera corrisposta viene assoggettata all’aliquota del 33% secondo la seguente modalità:

integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile (esempio 1° fascia, per l'anno 2009, pari a € 667,08);
nei limiti dei massimali di retribuzione giornalieri di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede € 667,08. In tal caso è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla stessa il 33%; sulla parte di retribuzione eccedente il massimale è dovuto un contributo di solidarietà del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore).

E’ inoltre dovuta una contribuzione aggiuntiva dell’ 1%, a carico del lavoratore, sulla retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2009, l’importo di € 134,84 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione.

Per le fasce di retribuzione, corrispondenti massimali ed il numero di giorni accreditati ai fini contributivi per ogni giornata di lavoro (massimo 8 e fino al raggiungimento di 312 giornate annue) si rinvia alle circolari che l’ENPALS predispone con cadenza annuale (cfr. da ultimo la circolare n. 4 del 2009).


Fonte: ENPALS

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