Domanda
In considerazione del fatto che l'art. 2483 c.c. non fissa limiti quantitativi alla emissione di titoli di debito, rimettendone, conseguentemente, la determinazione alla autonomia statutaria, sarebbe legittima una specifica clausola convenzionale dello statuto di mero rinvio alle norme previste in materia di società per azioni, ai sensi dell'art. 2412 c.c.? (limiti alla emissione). Ed infine, ci potrebbe essere il rischio della postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c. nella ipotesi che i titoli inizialmente sottoscritti dagli investitori professionali venissero successivamente collocati presso i soci?

Risposta
Non essendo prevista alcuna limitazione all'emissione di titoli di debito da parte di una S.r.l., una limitazione convenzionale è senz'altro ammissibile, considerato che l'art. 2483 cod. civ. espressamente la prevede come eventuale. Riterrei comunque più opportuno non un mero rimando all'art. 2412 cod. civ., contenendo detta norma anche previsioni difficilmente coordinabili con la S.r.l. (ad esempio l'attestazione dei sindaci circa il mancato superamento dei limiti).
Per evitare possibili confusioni interpretative, sarebbe dunque consigliabile redigere la clausola statutaria ricomprendendo i limiti previsti dall'art. 2412 cod. civ., tralasciando le parti di detta norma che non interessano la S.r.l.
Non ritengo che, con le precisazioni che seguono, vi sia alcun rischio di postergazione in caso di collocamento dei titoli di debito ai soci ex art. 2467 cod. civ. Detta norma ha ad oggetto i finanziamenti dei soci effettuati in un momento particolare della società, dove sarebbe stato più opportuno effettuare un conferimento di rischio piuttosto che un finanziamento. Se al momento del ricevimento di tale finanziamento, conseguente all'emissione di titoli di debito, la società non si trovava in tale situazione di squilibrio finanziario, le vicende successive nella circolazione del finanziamento, già effettuato, non dovrebbero avere alcun rilievo, così come nessun rilievo ha il peggioramento delle condizioni della società su un finanziamento fatto fin dall'inizio dai soci in condizioni non di squilibrio finanziario. Diverso invece il caso in cui il finanziamento fosse stato fatto fin dall'inizio in una situazione di squilibrio. Il successivo collocamento ai soci dei titoli di debito, così come in qualsiasi altra ipotesi di cessione del finanziamento ai soci, potrebbe trasformare, ad avviso di chi scrive, un finanziamento non postergabile, poiché effettuato da terzi, in un finanziamento soci postergabile, qualora in tale operazione complessiva sia evidenziabile un fine elusivo della norma di cui all'art. 2467 cod. civ., dato dall'utilizzazione dell'interposizione di un terzo nella concessione del finanziamento.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top