Domanda
La concessione di beni non utilizzati per fini istituzionali in favore delle ONLUS, sulla base della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, può avvenire con affidamento diretto oppure è comunque sempre necessario pubblicare un bando di gara?

Risposta
Secondo la definizione di ONLUS contenuta all'art. 10, D.Lgs. 04-12-1997, n. 460 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono "le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica" i cui Statuti o atti costitutivi prevedano delle condizioni, prescritte dalla stessa norma, tali da perseguire finalità di solidarietà sociale e l'assenza dello scopo di lucro.
Tuttavia, la semplice configurazione di Enti no profit non significa che la loro attività sia posta al di fuori del mercato e della concorrenza, così come sostenuto nella sentenza della Corte giustizia comunità Europee Sez. III, 29 novembre 2007, n. 119/06 che rappresenta una piccola rivoluzione nel modo di configurare i servizi sociali e il loro impatto nel mondo concorrenziale.
Spetta pertanto alle Amministrazioni procedenti verificare se, nel concreto, il servizio reso da un Ente del no profit non abbia caratteristica di impresa, in quanto operante in un ambito nel quale non vi siano altri soggetti operanti nello stesso campo.
In questo caso allora, ma solo in questo caso, la concessione ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 07-12-2000, n. 383 potrebbe avvenire mediante affidamento diretto.
Laddove, invece, le prestazioni ricadano nell'ambito dell'Allegato II A e II B del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 anche gli Enti del terzo settore operano nel mercato e dunque dovrà farsi ricorso ai sistemi di gara disciplinati dalle Direttive Europee e dal Codice dei Contratti.
Sotto soglia, nella legislazione italiana, è comunque possibile procedere ad appalti "riservati". L'art. 52, comma 1, del Codice dei Contratti, infatti, fa salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e le imprese sociali (componenti fondamentali e preponderanti del comparto del terzo settore), che permettono, sotto soglia, anche affidamenti diretti o, comunque, ad appalti riservati esclusivamente a soggetti del terzo settore (T.A.R. Basilicata, 29 novembre 2003, n. 1022).


Fonte: IPSOA

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