Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del Testo Unico sulla riforma del contratto di apprendistato, finalizzata alla semplificazione e all’aumento dell’occupazione giovanile. È a tempo indeterminato, in quanto non ha alcuna scadenza, ma è flessibile, perché al termine del periodo di formazione l’impresa può decidere se recedere dal rapporto, senza dover dare una motivazione o proseguire il rapporto con le regole ordinarie. Si possono stipulare tre diverse tipologie di contratto: il contratto di “apprendistato per la qualifica professionale”, per i minori dai 15 anni; il contratto di “apprendistato professionalizzante” o il contratto di “apprendistato di alta formazione e ricerca”, per i giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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