Le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell¿art. 172, comma 7, TUIR, valgono anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo. E¿ questo il chiarimento che si coglie dalla risoluzione n. 42/E/2011.
Con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha fugato i dubbi che erano sorti, appunto, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 172, comma 7, ultimo periodo, del TUIR, con particolare riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale che non interrompono la tassazione di gruppo, ai sensi dell’art. 11, D.M. 9 giugno 2004.

In particolare, il problema si era posto in quanto le disposizioni normative in materia non contengono alcuna specifica previsione in merito alla riportabilità delle citate eccedenze in operazioni di aggregazione aziendale tra società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.

L’unico riferimento normativo è fornito dall’ultimo periodo del comma 7, dell’art. 172, TUIR il quale prevede che le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione (e alla scissione) previste dal citato comma “si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”; le medesime limitazioni stabilite dall’ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse sono, in tal modo, estese anche agli interessi passivi, che risultano indeducibili nel periodo d’imposta di contabilizzazione e che potranno essere riportati in avanti e dedotti (ricorrendone le condizioni) dal reddito dei successivi periodi d’imposta.

A seguito dei chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010, in ordine alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 10 marzo 2010), è sorto il dubbio tra gli operatori che le considerazioni e le conclusioni raggiunte con riferimento alle perdite fiscali prodotte in costanza di consolidato (i.e., non applicazione delle disposizioni limitative, di cui all’art. 172, comma 7, TUIR, al riporto delle stesse in ipotesi di operazioni non interruttive della tassazione di gruppo), possano valere anche per le eccedenze di interessi passivi generate dalle società partecipanti sempre in costanza di consolidato.

L’Agenzia chiarisce invece che tale norma si applica anche alle operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.

Comunque, la stessa Agenzia ricorda che, poiché le fattispecie citate involgono l’applicazione di norme finalizzate a contrastare possibili comportamenti elusivi, le stesse possono – su specifica richiesta del contribuente - costituire oggetto di apposito esame nell’ambito della procedura di interpello contemplata dall’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/04/2011, n. 42/E)


Fonte: IPSOA

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