Da quest’anno, i compensi per la vendita di generi di monopolio e di valori bollati e postali, la gestione di lotto e lotterie e per il servizio di incasso delle tasse automobilistiche, possono essere annotati con una sola operazione. L’attuazione della norma agevolativa è arrivata con il decreto ministeriale 8 febbraio 2011.

Il sistema di registrazione, alternativo alle regole ordinarie, è stato introdotto al fine di agevolare l’attività di rilevazione contabile per determinate categorie di operazioni certificate sulla base di specifica documentazione, effettuate dai soggetti che si avvalgono dei regimi contabili semplificati.

L’emanazione del decreto attua la disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 21-septies, del Dl 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.
Tale norma prevede che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.

Peraltro, la semplificazione normativa in commento si è resa necessaria anche in considerazione del notevole incremento, negli ultimi anni, delle tipologie di beni e servizi a fronte dei quali i tabaccai ricevono, per l’attività svolta, aggi e compensi fissi.
Secondo quanto specificato all’articolo 3 del decreto, gli adempimenti contabili, relativamente a tutte le operazioni svolte nel periodo d’imposta, sono assolti mediante un’unica registrazione riassuntiva, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e in relazione a ogni tipologia di operazione, fornitore o gestore informatico.

Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, il decreto fissa sia un ambito soggettivo sia uno oggettivo.

Nello specifico, possono beneficiare della semplificazione esclusivamente gli esercenti che si avvalgono dei regimi contabili semplificati di cui all’articolo 18 del Dpr 600/73 e, pertanto, si tratta generalmente di persone fisiche e società di persone, titolari di partita Iva, che conseguono ricavi non superiori a 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi e 516.456,90 euro per le altre attività.

Riguardo all’ambito oggettivo, le operazioni ammesse sono individuate dall’articolo 2 del decreto, il quale stabilisce che rientrano nella semplificazione contabile le seguenti operazioni:
cessione di generi di monopolio, relativamente all’importo dell’aggio spettante per la vendita
cessione di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché delle tasse di concessione governativa, relativamente all’importo dell’aggio spettante per la vendita
gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all’importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti
servizio di incasso delle tasse automobilistiche e attività analoghe, relativamente all’importo del compenso spettante per la prestazione del servizio.

La corretta registrazione degli aggi e dei compensi dovrà essere effettuata sulla base della seguente certificazione: fatture rilasciate dai depositi fiscali relativamente ai generi di monopolio, idonea documentazione fiscalmente rilevante dei fornitori, o gestori informatici, nonché qualsiasi altra prova da cui siano desumibili inequivocabilmente gli aggi e i compensi spettanti.

E’ bene precisare, al riguardo, che la nuova modalità semplificata di registrazione degli aggi e compensi, il cui termine di decorrenza è fissato al 1° gennaio 2011, non modifica gli ordinari termini di emissione e conservazione della documentazione fiscale obbligatoria.


Fonte: Agenzia Entrate

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