Il 6 aprile 2011 è stato pubblicato, sul sito del Mef, la bozza del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze recante “ Disposizioni di attuazione dell’art.41 del decreto legge 31maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.22, in materia di regime fiscale di attrazione europea”. Si tratta di una versione non definitiva del provvedimento attuativo, di natura non regolamentare, relativo al regime di attrazione europea, introdotto dall’articolo 41 del Dl 78/2010: versione aperta a ogni sorta di miglioramento o proposta di cambiamento. Al riguardo, coloro i quali intendano proporre suggerimenti possono inviarli all’indirizzo e mail contributo@tesoro.it.

Il decreto ha l’obiettivo di incentivare l’attrazione di investimenti esteri nel nostro Paese; infatti, le imprese residenti in uno degli Stati dell’Unione europea che intraprendono una nuova attività economica in Italia possono scegliere, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana per le imposte sui redditi, le regole di determinazione della base imponibile e le aliquote di imposta vigenti in uno dei Paesi membri della Ue. Continuano ad applicarsi, invece, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi vigenti nell’ordinamento italiano.

Cosa prevede la bozza di decreto
Lo speciale regime impositivo si applica per il periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e per i successivi due. I soggetti interessati sono persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica, ad esclusione dei soggetti fiscalmente “trasparenti”, residenti da almeno 24 mesi in un Stato membro dell’Ue che, successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, intraprendono in Italia nuove attività economiche mediante il trasferimento della residenza o attraverso la costituzione di una stabile organizzazione e/o di una società direttamente controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Il soggetto estero può scegliere il regime impositivo di uno degli Stati membri della Ue e, quindi, anche diverso da quello in cui risiede. Si tratta, in altri termini, di uno “shopping di regimi fiscali”, con cui viene riconosciuta la possibilità a imprenditori stranieri di adottare il regime fiscale di uno dei 27 Paesi Ue, a esclusione dei regimi di aiuto di Stato, delle disposizioni in contrasto con il Codice di condotta europeo in materia di tassazione delle imprese e delle agevolazioni specificatamente concesse ai soggetti esteri. Sono esclusi dal regime i redditi prodotti al di fuori dello Stato che, pertanto, rimangono soggetti all’applicazione delle disposizioni tributarie italiane e alle Convezioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con lo Stato della fonte.

Non sono considerate nuove attività economiche, ai fini dell’applicazione della normativa di favore, le attività già svolte in Italia e acquisite direttamente dai soggetti esteri attraverso acquisto di partecipazioni e/o operazioni straordinarie (anche per il tramite di società controllate o collegate).
L’applicazione del regime di attrazione europea è subordinato a una istanza di interpello da presentare entro 30 giorni dalla data di trasferimento della residenza o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto. In particolare, il requisito dell’effettiva operatività deve essere provato mediante la dimostrazione che “l’impresa” estera non rappresenti una costruzione di puro artificio.

Con l’istanza di interpello può essere chiesta l’estensione del regime tributario scelto anche a dipendenti e collaboratori, assunti in Italia presso il soggetto estero che ha trasferito la residenza fiscale o presso la stabile organizzazione o la società partecipata, salvo la possibilità per gli stessi di optare per l’applicazione della normativa fiscale italiana.


Fonte: Agenzia Entrate

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