La domanda di pronuncia pregiudiziale, avanzata dai magistrati romeni ai giudici di Lussemburgo, verte sull'interpretazione dell'articolo 90 Ce, in vigore fino al 1° dicembre 2009, trasposto poi nell'articolo 110 del Tfue, secondo cui nessun Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Nessuno Stato membro applica, altresì, a detti prodotti imposizioni interne atte a proteggere indirettamente altre produzioni.

Causa principale e questione pregiudiziale
Nella controversia oggetto della pronuncia, un cittadino romeno residente nel proprio Stato d'origine, acquistava un autoveicolo usato in Germania e immatricolato in questo Stato per la prima volta nello stesso anno di fabbricazione (1997). Tale veicolo sulla base del numero di posti a sedere e del peso massimo veniva inserito nella categoria M1, mentre sulla base delle emissioni era qualificato come Euro 2. Il contribuente, quindi, provvedeva a immatricolare l'autoveicolo in Romania, assolvendo alla tassa sull'inquinamento prevista dallo Stato. Il contribuente, ritenendo tale tassa incompatibile con il diritto dell'Unione sulla base della circostanza che i veicoli usati importati sarebbero stati maggiormente tassati rispetto a quelli similari già immatricolati in Romania, proponeva ricorso presso il giudice nazionale. Il tribunale, rilevata la complessità della questione, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: se le disposizioni del decreto rumeno n. 50/2008 del 21 aprile 2008, e successive modifiche, siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 90 CE, e se tali disposizioni nazionali costituiscano effettivamente una misura manifestamente discriminatoria.

La normativa comunitaria
La normativa comunitaria in materia di autoveicoli, stabilisce degli "standard di inquinamento europei" ovvero dei limiti accettabili per le emissioni di gas e di scarico degli autoveicoli stessi (norma Euro 1, e successive discipline che hanno portato alla norma attualmente in vigore (Euro 5) e alla norma Euro 6 che entrerà in vigore a partire dall'anno 2014).
La normativa europea distingue, inoltre, tra i veicoli di categoria M, che identificano quelli per il trasporto di persone e con almeno quattro ruote, da quelli della categoria N, riferita ai veicoli per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote. Tali categorie, inoltre, per la categoria M, sono oggetto di suddivisioni a seconda del numero di posti a sedere e del peso massimo e, per la categoria N, a seconda soltanto del peso massimo.
La ratio di tali norme è quella di migliorare la qualità dell'aria dei Paesi dell'Unione.

La normativa nazionale
Con decreto n. 50/2008 del 21 aprile 2008, attuato con regolamento del 24 giugno 2008, il governo romeno, per migliorare la qualità dell'aria e il rispetto dei limiti previsti dalla legislazione europea, ha istituito una tassa sull'inquinamento per i veicoli delle categorie Ml M3 e N1 N3. Lo stesso decreto sottolinea che le somme raccolte con la riscossione di tale tassa finanzieranno programmi e progetti di tutela ambientale.
L'obbligo di versamento della tassa sorge all'atto di prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania mentre l'importo della tassa considerata tiene conto, mediante l'applicazione di tariffe forfetarie, della categoria di appartenenza del veicolo, della classe di inquinamento, della vetustà dell'autoveicolo, del chilometraggio medio annuo, dello stato meccanico e dell'equipaggiamento dello stesso.
Resta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare che l'autoveicolo acquistato ha subito un deprezzamento maggiore rispetto alle tariffe forfetarie stabilite dalla legislazione nazionale. In caso di contestazione, infine, è possibile chiedere una perizia tecnica a spese del contribuente stesso.

Decisione della Corte
Preliminarmente, i giudici comunitari chiariscono che la causa principale deve essere esaminata con riferimento al decreto n. 50/2008 nella sua versione iniziale senza tenere conto delle modifiche intervenute a partire dal 15 dicembre 2008 in quanto la causa stessa è relativa ad una tassa pagata in data 27 ottobre 2008.
Successivamente, i giudici sottolineano che la ratio dell'articolo 110 del Tfue è garantire la neutralità dei tributi interni rispetto alla concorrenza tra merci nazionali e merci importate. Nel caso di specie, occorre quindi valutare se si è in presenza di discriminazione diretta o indiretta tra merci nazionali e merci importate.
Per quanto attiene alla discriminazione diretta, i giudici comunitari rilevano che il decreto n. 50/2008 non distinguendo gli autoveicoli a seconda della provenienza o della cittadinanza dei proprietari, non attua alcuna forma di discriminazione diretta.
Per appurare, invece, l'esistenza di forme di discriminazione indirette, occorre verificare la neutralità della tassa rispetto alla concorrenza fra veicoli usati importati e quelli già presenti nel territorio nazionale, nonché la neutralità tra quelli importati e quelli immatricolati sul territorio prima dell'entrata in vigore del citato decreto 50/2008.
Affinché venga garantita la prima neutralità occorre che l'importo della tassa corrisposto sui veicoli importati non ecceda l'importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati già immatricolati sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, i giudici comunitari ritengono che un sistema quale quello previsto dalla legislazione romena che tiene conto, non soltanto dell'inquinamento causato dai veicoli, ma anche del deprezzamento, dovuto alla vetustà o al chilometraggio annuo medio reale, e consentendo una perizia nel caso in cui l'applicazione delle tariffe forfetarie non rifletta il reale deprezzamento del veicolo, garantisce che la tassa che grava sui veicoli usati importati, non eccede l'importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari immatricolati precedentemente nel territorio nazionale.
Sulla neutralità dei veicoli usati importati rispetto a quelli usati similari immatricolati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 50/2008, secondo il ricorrente prima dell'entrata in vigore di detto decreto, per un veicolo immatricolato in Romania con la stessa vetustà e le stesse caratteristiche tecniche di quello importato, non è dovuta o incorporata alcuna tassa di entità analoga a quella richiesta dal decreto, in quanto la disciplina nazionale non si applica ai veicoli immatricolati in Romania prima dell'entrata in vigore del decreto in esame e ciò causerebbe una violazione dell'articolo 110 del Tuef.
Secondo il governo romeno, invece, l'effetto discriminatorio non può essere invocato per il semplice motivo che la tassa gravi sui veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge e non su quelli immatricolati prima dell'entrata in vigore in quanto ciò ricade nell'autonomia tributaria degli Stati membri.
Sul punto, i giudici comunitari chiariscono che sicuramente l'introduzione di una legge tributaria e la relativa fissazione della decorrenza può causare un'aliquota tributaria differente rispetto a quella precedentemente applicata e tale circostanza di per sé non causa discriminazione fra situazioni costituite prima e situazioni successive all'entrata in vigore della nuova normativa. Gli Stati membri, infatti, in materia tributaria mantengono ampie competenze e possono adottare una varietà di misure, purché non venga violato il divieto di discriminazione diretta o indiretta tra merci interne e merci importati da altri Paesi membri.

La conclusione
Nel caso di specie, i giudici rilevano che in realtà i veicoli usati importati e caratterizzati da un notevole vetustà sono soggetti a un'imposta che può arrivare anche al 30% del valore commerciale del bene mentre i veicoli similari posti in vendita sul mercato nazionale non sono soggetti ad alcuna imposta; di conseguenza ciò potrebbe disincentivare l'importazione di veicoli usati a favore di quelli nazionali.
Per le ragioni ora espresse, la Corte ha chiarito che l'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione, qualora tale misura sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli con la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.


Fonte: Agenzia Entrate

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