Il Ministero dell’Interno comunica che le quote relative ai flussi stagionali degli anni dal 2007 al 2009, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni provinciali del Lavoro.
Con nota prot. 2495 del 5 aprile 2011, il Ministero dell’interno ha comunicato che le quote relative ai flussi stagionali degli anni dal 2007 al 2009, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni provinciali del Lavoro.

Analoga procedura è prevista anche per la definizione delle istanze relative ai flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008. Conseguentemente tutte le domande suddette, per le quali le Direzioni Provinciali del Lavoro esprimeranno parere negativo, saranno chiuse con conseguente avvio delle procedure di rigetto delle istanze.

Il rigetto delle predette istanze potrà fornire la soluzione alle criticità segnalate dal Dipartimento della P.S. nell'espletamento dell'attività istruttoria del procedimento di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale degli stranieri espulsi disciplinata dal Testo Unico Immigrazione.

Infatti, qualora il richiedente nella sua istanza adduca l'esistenza di una proposta di lavoro subordinato avanzata in Italia a suo favore nell'ambito degli annuali decreti di programmazione degli ingressi, il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - deve poter acquisire elementi circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 286 del 1998 n presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione, quali titolari del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

Nell'ambito di tale attività il Dipartimento della P.S. ha necessità, quindi, di acquisire l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro. Sarà necessario, pertanto, che qualora venga richiesta la definizione dei procedimenti in argomento, ai fini della valutazione delle istanze di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale, si proceda alla definizione delle singole istanze attraverso l'adozione di un provvedimento di rigetto da notificare al richiedente, avendo cura di inviare una copia del provvedimento all'Ufficio che ne ha fatto richiesta.

(Circolare Ministero interno 05/04/2011, n. 2495)


Fonte: IPSOA

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