Assonime, con la Circolare n. 8 del 6 aprile 2011, fornisce alcuni chiarimenti in ordine al regime agevolato previsto in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto per le reti d’impresa.
Si definisce contratto di rete – il quale è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - quel contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Agevolazioni fiscali

Alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete è riconosciuta l’agevolazione fiscale consistente in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal contratto comune di rete.

Detto contratto deve essere preventivamente asseverato da organismi - espressione dell’associazionismo imprenditoriale- muniti dei requisiti previsti da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.

Laddove gli utili agevolabili siano accantonati in un’apposita riserva, essi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la stessa viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in quello in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.

L’asseverazione del contratto è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

L’Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.

Tale regime di differimento dell’imposta si applica esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, e non opera anche ai fini dell’IRAP.

Con riferimento alla quantificazione dell’importo agevolabile è disposto, inoltre, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Si ricorda, inoltre, che il beneficio in parola rileva esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie.

L’agevolazione opera fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Si evidenzia, infine, che la Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, si è espressa in senso favorevole affermando che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.


Fonte: IPSOA

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