La Camera ha approvato la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gasparri ed altri, già approvata dal Senato, recante Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C. 3137-A), che ha assunto, a seguito dell'approvazione di un emendamento della Commissione, il seguente nuovo titolo: Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo. Il provvedimento torna ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
L'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, recante misure contro la durata indeterminata dei processi (A.C. 3137).

Il provvedimento è volto a dare attuazione al principio di ragionevole durata del processo, contemplato dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Più in generale, sull'attuazione di questo principio, la Commissione ha deliberato una specifica indagine conoscitiva, nell'ambito della quale ha svolto una serie di audizioni di rappresentanti della magistratura, dell’avvocatura, della Corte europea dei diritti dell’uomo, di professori universitari.

I "termini di fase"

L'attività conoscitiva si è concentrata in particolare sull'impatto del meccanismo di prescrizione processuale.

Il testo approvato conferma l'operatività dei "termini di fase" per ciascun grado del giudizio, diversamente articolati in funzione della gravità del reato:

- per i reati puniti con pena inferiore a dieci anni:

tre anni per il primo grado;

due anni per l'appello;

un anno e sei mesi in fase di Cassazione;

un anno per ogni ulteriore grado del processo nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

- Per i reati puniti con pena superiore:

rispettivamente, quattro anni, due anni e un anno e sei mesi e un anno.

- Per reati di particolare allarme sociale, tra i quali quelli di mafia e terrorismo:

cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

Al decorso di tali termini, consegue una comunicazione da parte del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

L'interruzione della prescrizione

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un articolo aggiuntivo del relatore che modifica l'articolo 161 c.p. in materia di effetti dell’interruzione della prescrizione del reato.

Nell'ordinamento vigente, gli atti giuridici indicati nell'articolo 160 c.p. interrompono il corso della prescrizione; nel caso di interruzione, il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione.

L'articolo 161 c.p. pone limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l’interruzione comporta, differenziati in funzione sia delle delle tipologie dei reati sia dei rei.

Con riferimento al primo profilo, il testo vigente esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; con riferimento al secondo profilo, prevede che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento:

- di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, com regola generale;

- della metà nei casi di recidiva aggravata (art. 99, secondo comma, c.p.);

- di due terzi nel caso di recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.); del doppio nei casi di abitualità e professionalità nel reato (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Il testo approvato dalla Commissione conferma il limite oggettivo dei reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; con riferimento invece alla condizione soggettiva dell'imputato, riduce da un quarto ad un sesto il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel caso di imputati incensurati e mantiene il limite di un quarto nel caso di recidivi semplici (art. 99, primo comma, c.p.).


Fonte: IPSOA

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