Ai fini dell'illecito di cui all'art. 126 del Codice della strada (guida con patente la cui validita' sia scaduta) non e' necessario che il conducente della vettura sia colto in flagrante. Pertanto, qualora sussistano elementi sufficienti per accertare l'illecito in via presuntiva, l'applicazione della sanzione da parte del vigile e' da considerarsi legittima.
Non di meno, è illogica e carente in motivazione la sentenza emessa dal giudice di pace che, basandosi sulla mera constatazione che la contestazione dell'illecito sia avvenuta in assenza di diretta percezione sensoriale del vigile, abbia accolto l'opposizione del contravventore.

A maggior ragione se il giudice di pace abbia omesso di confrontare e valutare gli elementi in suo possesso circa la rappresentazione dei fatti, quali le dichiarazioni del presunto contravventore e le testimonianze della moglie e del barista presenti all'atto del parcheggio dell'autovettura.

E' questo il principio affermato dalla II Sezione della Corte di Cassazione con la Sent. n. 6196 del 16 marzo 2011.

Il fatto riguardava il proprietario di un'autovettura che era stato fatto oggetto di una multa per divieto di sosta e, all'atto della richiesta dei documenti da parte del vigile, aveva esibito una patente caduta.

A seguito di ciò il vigile aveva ritenuto che il proprietario dell'autovettura avesse guidato la vettura in violazione dell'art. 126 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

E dunque, oltre alla multa per divieto di sosta aveva anche applicato la sanzione di cui al comma 7 del citato art. 126, D.Lgs. n. 285 del 1992.

Il proprietario dell'autovettura, però, aveva prima dichiarato di averla effettivamente guidata fino al parcheggio, ma poi aveva ritrattato, in ciò confortato dalla testimonianza della propria moglie e del barista in servizio presso un'esercizio commerciale ubicato vicino al luogo dove la vettura era stata parcheggiata.

Non di meno, pur avendo acquisito tali elementi nel verbale, il vigile aveva ritenuto di elevare comunque la sanzione per guida con patente scaduta, oltre alla multa per divieto di sosta.

Il propritario dell'autovettura, però, non si era rassegnato e avave presentato opposizione e il giudice di pace gli aveva dato ragione, adducendo a sostegno della decisione la constatazione che la sanazione era stata applicata in via presuntiva e, dunque, in assenza di flagranza.

Il Comune, quindi, aveva impugnato la decisione per cassazione e i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza con rinvio, " in persona di diverso magistrato".

I giudici di legittimità hanno chiarito che non esiste alcuna disposizione che giustifichi la necessità della sopresa in flagranza del trasgressore ai fini della contestazione dell'illecito, atteso che la normativa di riferimento non pone limiti di sorta alle modalità di accertamento.

Di qui la liceità di contestazioni che avvengano "sulla base di altri elementi di prova, anche indiretta, o di indizi univocamente convergenti".

Fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ex art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione del verbalizzante ed alle dichiarazioni (ma non anche all'intrinseca veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo.

Secondo la Corte, dunque, nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto adeguatamente valutare gli elementi accusatori esposti, con prudente apprezzamento, ivi compresa l'eventuale, esplicita o implicita, ammissione di aver lasciato il veicolo in sosta sul posto e la successiva ritrattazione, compararle con quelli di segno contrario (le dichiarazione della moglie e di un barista), ed esprimere all'esito un motivato giudizio. Siccome ciò non è stato fatto la Sezione ha cassato la sentenza ed ha rinviato, anche per le spese, ad altro magistrato.

(Cassazione civile Sentenza 16/03/2011, n. 6196)


Fonte: IPSOA

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