La cessione della licenza del servizio taxi configura una cessione d’azienda; tuttavia, quando avviene da padre a figlio, il trasferimento si presume a titolo gratuito, senza corrispettivo. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la CTR Lazio, con la sentenza n. 24/6/11, ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio per il recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione della licenza.


Secondo la Commissione tributaria regionale, che ha confermato la decisione dei giudici di prime cure, il trasferimento di licenza per il servizio taxi configura una cessione di azienda (che non richiede la forma scritta ad substantiam, essendo questa prevista solo per il trasferimento di immobili e di alcuni altri beni particolari).

La cessione presuppone, naturalmente, la realizzazione di una plusvalenza da assoggettare a imposizione; nella fattispecie in esame, tuttavia, il trasferimento della c.d. azienda è avvenuto tra padre e figlio (in base al regolamento comunale per cui, in presenza di determinati requisiti, quali l'età del titolare, "il trasferimento, per atto tra vivi, è concesso dal Comune, su richiesta del titolare a persona a quest'ultimo designata"): il rapporto di parentela tra padre e figlio costituisce, ad avviso della CTR, una presunzione di gratuità dell'atto.

È presumibile, infatti, che il trasferimento tra due soggetti legati da un così stretto vincolo di parentela sia avvenuto senza corrispettivo.

Deve pertanto trovare conferma la sentenza pronunciata dalla prima Commissione tributaria, che ha accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione della licenza.

(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. VI, 02/02/2011, n. 24)


Fonte: IPSOA

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