Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza 14 aprile 2011 ha dichiarato che la società è estinta dal momento della iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese. E questo anche se il procedimento liquidatorio non è ancora esaurito o persistono ancora dei debiti o crediti.
Il fatto

I proprietari di un’unità immobiliare facente parte di un condominio espongono che nella cantina di loro proprietà si sono verificate infiltrazioni d’acqua, in ragione del non corretto funzionamento delle griglie di raccolta d’acqua piovana; e spandimenti di cattivo odore, in ragione del non corretto funzionamento della rete fognaria.

Sulla base di tale narrativa, deducono la responsabilità del costruttore-venditore Immobiliare s.r.l. per gravi vizi ex art. 1669 c.c., nonché del condominio per responsabilità custodiale ex art. 2051-2043 c.c., e chiedono la loro condanna, per la violazione delle due norme espressamene citate, ad eseguire i lavori necessari all’eliminazione dei vizi od alla corresponsione della somma necessaria a provvedere; nonché a risarcire i danni subiti.

A seguito di autorizzazione del Giudice, la domanda inizialmente proposta verso l’immobiliare in ragione della cancellazione della società, viene proposta anche verso i soci.

La posizione del Tribunale di Piacenza

I giudici del Tribunale di Piacenza iniziano affermando che la società immobiliare a responsabilità limitata è stata cancellata dal registro delle imprese dall’anno 2003. Sostiene, infatti, il Tribunale: “L’articolo 2495 comma 2 del codice civile, così come modificato dal Dlgs 6/2003 ed in vigore dal 1° gennaio 2004, sostituendo il previgente articolo 2456 del codice civile, prevede che dopo la cancellazione della società, la stessa si estingue”.

E dunque “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

Per cui secondo il giudice: “In sostanza, viene sancito l’effetto costitutivo dell’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali”.

Tuttavia, se “è ben vero che trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che in conformità all’articolo 11 delle preleggi vale quindi solo per l’avvenire, atteso che in passato la giurisprudenza aveva sempre pacificamente ritenuto che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determinasse l’estinzione ove non fossero esauriti i rapporti giuridici ad essa facenti capo”, è altrettanto vero che “con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1/1/2004, così come nel caso che qui occupa, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società”. Ne consegue, terminano i giudici che la immobiliare società responsabilità limitata deve essere ritenuta estinta a far data dal 1 gennaio 2004, mentre la stessa è evocata in giudizio nel novembre 2005.

Pertanto la domanda è inammissibile in quanto formulata nei confronti di un soggetto giuridico già estinto.

(Sentenza Tribunale PIACENZA 14/04/2011)


Fonte: IPSOA

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