E' deducibile per competenza l’indennità di fine rapporto che le società di capitali, con apposita deliberazione dell’organo competente, sono tenute a corrispondere agli amministratori. In particolare, la deducibilità riguarda l’accantonamento in bilancio che viene fatto a tale titolo. E' questa la massima che si trae dalla norma di comportamento n. 180 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili.
La norma di riferimento è l’art. 105 del D.P.R. 917/1986 che afferma (comma 1) che “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto […] del personale dipendente […], sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio […]”.

Ai sensi del successivo comma 4, “le disposizioni dei commi 1 […] valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1, lettere c), d), e f)”.

Secondo l’Associazione, dal dettato letterale della norma si evince che il rimando di genere della norma prevede semplicemente che le disposizioni dettate nei primi due commi dell’articolo 105, e relative agli accantonamenti per le indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, si rendono applicabili anche alle indennità di fine rapporto previste in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e delle altre fattispecie ivi citate.

Inoltre, la società erogante per dedurre l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto spettante agli amministratori non deve sottostare ai limiti e alle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), TUIR: tale indennità potrà quindi essere liberamente deliberata anteriormente all’inizio del rapporto, in costanza di rapporto o in sede di rinnovo della carica, senza che si determinino differenze nel trattamento fiscale degli accantonamenti in capo alla società.

Tuttavia, qualora l’indennità in parola fosse attribuita in costanza di rapporto, non potendo mai essere verificati i presupposti richiesti dall’art. 17, comma 1, lettera c), TUIR, l’amministratore non potrà optare per la tassazione separata in luogo di quella ordinaria, dovendo obbligatoriamente sottostare a quest’ultima.

In definitiva, il regime di deducibilità per competenza dell’indennità di fine rapporto si rende applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all’indennità venga stabilito anteriormente all’inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto.

(Norma di comportamento, n. 180)


Fonte: IPSOA

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