I contributi previdenziali e assistenziali versati in “ottemperanza a disposizioni di legge”, deducibili dal reddito fino alla riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare attuata con il D.Lgs n. 47/2000, sono solo quelli dovuti obbligatoriamente purché in presenza di un rapporto di lavoro dipendente. Fra questi non rientrano i contributi versati volontariamente (seppur necessari per conseguire un trattamento pensionistico), a seguito dell’autorizzazione dell’ente previdenziale e in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8208 dell’11 aprile 2011. Si ricorda che, con il D.Lgs. n. 47/2000 il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale delle due tipologie di contributi, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2001, la deducibilità anche di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

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