Domanda
Nel caso in cui un Comune, privo di assicurazione, decida di risarcire in via bonaria i danni causati da una caduta provocata da una buca stradale, deve provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 142, commi 2 e 3, del D.Lgs. 07-09-2005, n. 209?

Risposta
L'art. 142, commi 2 e 3, D.Lgs. 07-09-2005, n. 209 stabilisce che:
"2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione".
Nel caso in esame, il Comune è il danneggiante che risarcisce un danno provocato dalla sua condotta omissiva, di cui è responsabile, adempiendo ad un'obbligazione da fatto illecito di cui è il soggetto attivo, o debitore. Ne deriva che è inapplicabile la disposizione sopra citata che si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui a pagare sia l'assicuratore. La ratio della disposizione, infatti, è quella di garantire l'eventuale assicuratore sociale contro il rischio di dover risarcire un danno già risarcito da un altro assicuratore e di consentire una rivalsa garantita ex lege dell'assicurazione sociale contro l'assicurazione ordinaria. Infatti, l'assicuratore ordinario assume l'obbligazione indennitaria a favore dell'assicurato avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione da fatto illecito in luogo del danneggiante, in parte al pari dell'assicuratore sociale, che però ha diritto di rivalsa ex lege sull'assicuratore. Per questo motivo la norma prevede in capo all'assicuratore ordinario il dovere di chiedere al danneggiato se ha altre forme di assicurazione sociale e, in caso positivo, l'obbligo di darne comunicazione al competente Ente di assicurazione sociale. Potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'Ente per le prestazioni erogate o da erogare.
Viceversa, in ipotesi in cui sia lo stesso danneggiante a pagare, sarà l'assicuratore sociale a chiedere al danneggiato se è stato già risarcito o meno e conseguentemente, secondo buona fede, regolerà l'indennizzo dovuto per evitare che il danneggiato possa locupletare dal risarcimento.


Fonte: IPSOA

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